Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18755/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già colpito da prescrizione del reato, ma condannato ai soli effetti civili dalla Corte di appello. In cassazione egli ha articolato tre censure: (1) ha contestato la riduzione della lista testimoniale da lui presentata, lamentando che ciò avrebbe inciso sulla completezza dell'istruttoria e sulla tenuta della motivazione; (2) ha censurato la motivazione della condanna per appropriazione indebita, deducendo travisamento della prova e una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito, nonché l'erronea valutazione dell'attendibilità delle prove; (3) ha contestato la legittimità della costituzione di parte civile e il conseguente risarcimento del danno, ma in modo ritenuto generico e privo di specificità. La Corte ha rilevato che i primi due motivi tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione, e che il terzo motivo era formulato in termini indeterminati, senza indicare puntualmente gli elementi di censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le asserite incongruenze sulla lista testimoniale non avevano carattere decisivo né erano idonee a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. Ha ritenuto non consentito il secondo motivo, poiché mirava a sovrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali a quella già compiuta nei gradi di merito, in presenza di motivazione ritenuta logica e giuridicamente corretta e sorretta, in particolare, dalle dichiarazioni della parte civile e dei familiari di questa. Ha ritenuto generico il terzo motivo, perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    individua il reato per il quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte ribadisce la tenuta della motivazione di merito sulla sua sussistenza.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiede specificità e determinatezza dei motivi di impugnazione; la censura sulla parte civile è stata dichiarata inammissibile per genericità.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, completa e non manifestamente illogica.
  • La censura sul travisamento della prova è ammissibile solo se l'errore denunciato è decisivo e tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; minime incongruenze o contestazioni marginali non sono sufficienti.
  • Nel giudizio di legittimità opera il limite del devolutum e, in caso di doppia conforme, resta preclusa una rivalutazione del merito delle prove.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: la doglianza generica o indeterminata, che non indichi chiaramente gli elementi di fatto e di diritto contestati, è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.