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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48336/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, dedotta dal difensore poiché la Cancelleria non avrebbe depositato tempestivamente la motivazione della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. del 10/02/2022; la sentenza era stata trasmessa via pec al difensore solo il 07/03/2022 dopo avvisi del 11/02 e 21/02 che attestavano il mancato deposito.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata e inammissibile: ha ritenuto che la sentenza ex art. 444 c.p.p. fosse stata pronunciata in udienza il 10/02/2022 con motivazione contestuale e che la presenza del difensore munito di procura speciale equivalga a notifica della sentenza, per cui il termine di 15 giorni per proporre impugnazione decorreva dalla lettura in udienza. Perciò non sussisteva diritto alla restituzione del termine e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina la definizione del processo su richiesta delle parti con applicazione della pena; quando la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale, tale lettura costituisce momento di decorrenza dei termini di impugnazione.

  • art. 175, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione; in questo caso la norma è citata quale base procedurale per l'invio dell'istanza di restituzione nel termine.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a)

    Fissa il termine di quindici giorni per impugnare la sentenza pronunciata in camera di consiglio; la giurisprudenza interpretata nel provvedimento conferma che tale termine può decorrere dalla lettura della motivazione quando questa sia contestuale.

  • Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018

    La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia ... il termine di quindici giorni ... decorre ... dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

    Se la motivazione non viene depositata contestualmente, il termine per impugnare decorre dall'ultima comunicazione dell'avviso di deposito; tuttavia la presenza del difensore all'udienza può far decorrere il termine dalla lettura in udienza.

  • Sez. 4, n. 16690 del 26/02/2014 (Casavecchia)

    La lettura in dibattimento del dispositivo e della motivazione, se il difensore presente è munito di procura speciale, equivale a notifica della sentenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

  • artt. 477 e 482 cod. pen.

    Indicano i reati per i quali l'imputato era stato dichiarato colpevole con applicazione della pena; citati come oggetto della pronuncia di applicazione della pena su richiesta.

Massime di principio

  • Se una sentenza ex art. 444 c.p.p. è pronunciata con motivazione contestuale in udienza, il termine per proporre impugnazione (cassazione) decorre dalla lettura della motivazione, indipendentemente dal successivo deposito o dalla comunicazione della Cancelleria.
  • La presenza del difensore munito di procura speciale all'udienza di definizione equivale a notifica della sentenza: i ritardi della Cancelleria nel deposito o nell'invio non giustificano di norma la restituzione del termine.
  • Se invece la motivazione non è stata depositata contestualmente e il difensore non era presente, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito, conformemente alla giurisprudenza richiamata.
  • Le istanze di restituzione nel termine possono essere dichiarate manifestamente infondate se non ricorre un valido motivo per la riapertura dei termini e, in tal caso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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