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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28251/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di assise di appello di Catania ha confermato la condanna di un imputato a 22 anni di reclusione per omicidio pluriaggravato in danno di un religioso ospite della comunità in cui l'imputato si trovava, nonché per furto aggravato di un veicolo, furto aggravato di carte di pagamento e illecito utilizzo di mezzi di pagamento, tutti unificati dalla continuazione. Secondo la ricostruzione di merito, l'imputato avrebbe prima aggredito violentemente la vittima anziana e cardiopatica, poi si sarebbe allontanato sottraendo veicolo e carte di pagamento, quindi sarebbe tornato nella struttura e avrebbe cosparso di alcol e dato fuoco al corpo inerme della vittima, causandone la morte per intossicazione da monossido di carbonio. La difesa ha proposto sei motivi: mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria con nuova perizia psichiatrica; mancato riconoscimento della seminfermità; vizio sulla ricostruzione dei fatti e sul movente, con riflessi sul trattamento sanzionatorio; erroneo riconoscimento dell'aggravante della crudeltà; illegittima condanna alla rifusione delle spese della parte civile 'Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi'; erroneità del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, che secondo la difesa avrebbe dovuto essere di prevalenza e non di equivalenza. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi e il sesto, ma ha accolto il quinto motivo limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile soccombente sull'unica domanda risarcitoria proposta in appello, eliminando tale statuizione.

La decisione

Annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile 'Provincia sicula dei chierici irregolari dei ministri degli infermi', con eliminazione di tale condanna; ricorso rigettato nel resto. La Corte ha ritenuto inammissibili il motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria, quello sulla seminfermità, quello sulla ricostruzione dei fatti e sul movente, e quello sul giudizio di bilanciamento; ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo all'aggravante della crudeltà. Sul punto delle spese della parte civile, invece, ha affermato che la condanna alla rifusione presuppone il riconoscimento o la conferma del diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile, presupposto qui mancante poiché la domanda risarcitoria era stata rigettata in primo grado e l'appello della parte civile era stato respinto. L'imputato è stato altresì condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle altre parti civili costituite.

Norme richiamate

  • art. 575 c.p.

    base del delitto di omicidio volontario contestato e confermato

  • art. 577 c.p.

    richiamato per le aggravanti dell'omicidio

  • art. 61 n. 4 c.p.

    aggravante della crudeltà; richiede una condotta eccedente la normalità causale che determini sofferenze aggiuntive e riveli un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole

  • art. 61 n. 5 c.p.

    aggravante dell'avere approfittato di circostanze di tempo, luogo o persona

  • art. 61 n. 11 c.p.

    aggravante dell'abuso di relazione di coabitazione o ospitalità

  • art. 624 c.p.

    furto contestato per veicolo e carte di pagamento

  • art. 625, primo comma, n. 7, c.p.

    aggravante del furto in relazione ai beni sottratti

  • art. 493-ter c.p.

    illecito utilizzo di mezzi di pagamento

  • art. 190 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di istruttoria e prova

  • art. 603 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per la rinnovazione dell'istruttoria in appello

  • art. 90 c.p.

    gli stati emotivi e passionali non rilevano ai fini dell'imputabilità, salvo che si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di infermità

  • art. 42 c.p.

    invocato dalla difesa; la Corte esclude che gli stati emotivi e passionali possano incidere sulla colpevolezza

  • art. 133 c.p.

    richiamato per la valutazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova e alla decisione di condanna

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in via analogica dalla Corte per escludere che la gelosia possa fungere da elemento positivo per il trattamento sanzionatorio

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruttoria è inammissibile quando la richiesta abbia carattere esplorativo e non si confronti specificamente con la motivazione della decisione di primo grado e con gli elementi già acquisiti in contraddittorio.
  • I disturbi della personalità possono incidere sull'imputabilità solo se di gravità tale da compromettere concretamente la capacità di intendere o di volere e se sussiste un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa; in mancanza, restano irrilevanti anche le allegazioni relative a stati emotivi, passionali o traumi non riscontrati.
  • Gli stati emotivi e passionali, di per sé, non possono essere valorizzati né per escludere la imputabilità né per incidere sull'elemento soggettivo, salvo che si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di infermità mentale.
  • La ricostruzione dei fatti non è censurabile in cassazione mediante una mera contrapposizione di letture alternative del materiale probatorio, quando la motivazione di merito sia logica, completa e aderente agli esiti tecnici e testimoniali.
  • L'aggravante della crudeltà ricorre quando la condotta ecceda la normalità causale necessaria a provocare l'evento e determini sofferenze aggiuntive, esprimendo una particolare malvagità o riprovevolezza soggettiva; il ricorso al fuoco dopo una precedente aggressione fisica può integrare tale quid pluris.
  • La gelosia, quale sentimento morboso di possesso e supremazia, non costituisce elemento positivo idoneo a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
  • La condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile in appello presuppone che il diritto al risarcimento del danno da reato sia stato riconosciuto o confermato; se la domanda risarcitoria è stata respinta in entrambi i gradi, manca il presupposto per porre tali spese a carico dell'imputato.
  • Quando la parte civile è risultata soccombente sulla propria domanda risarcitoria, non può ottenere la rifusione delle spese processuali sul solo presupposto che l'imputato abbia perso il proprio appello, salvo un'esplicita e motivata scelta di compensazione nei limiti consentiti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioFurtoProcesso penaleImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiContinuazione

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