Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2200/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Salvo ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare (23/07/2014 - 8/05/2015) e agli arresti domiciliari (fino al 22/09/2016). L'ordinanza aveva ritenuto sussistente una colpa grave ostativa al diritto all'indennizzo, desumendola da elementi tratti anche da una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un terzo (Iannino) e da intercettazioni, ritenendo che De Salvo avesse consapevolmente partecipato all'operazione immobiliare e favorito una fittizia intestazione. Il ricorrente denunciava la violazione e la errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale di Palmi, con sentenza irrevocabile di assoluzione, aveva accertato l'investimento di capitali di lecita provenienza e l'assenza di consapevolezza di agevolazione dell'attività criminosa; inoltre aveva fatto emergere elementi posti agli atti dopo l'arresto (interrogatori) che non erano stati adeguatamente considerati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione avesse erroneamente applicato l'art. 314 c.p.p. sovrapponendo i risultati accertativi di una sentenza di condanna nei confronti di un terzo a quanto invece accertato con sentenza irrevocabile di assoluzione a favore del ricorrente; inoltre non ha valutato adeguatamente la condotta del ricorrente successiva alla misura cautelare (interrogatori e elementi prodotti) e l'eventuale incidenza causale di tale comportamento sul mantenimento della misura. Pertanto la decisione di rigetto è stata annullata e il giudice d'appello è stato delegato a riesaminare la condotta endoprocessuale e la presenza di colpa grave in rapporto alla detenzione.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiama il principio secondo cui il giudice della riparazione può esaminare il materiale probatorio ma non può ritenere provati fatti che siano stati esclusi con sentenza di assoluzione passata in giudicato. Deve valutare se vi sia stata colpa grave che abbia contribuito all'errore giudiziario.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Norma citata nella motivazione relativa al titolo di responsabilità penale (concorso), indicata come parte della qualificazione giuridica dei fatti che hanno originato la misura cautelare; nell'annullamento non viene riconsiderata nel merito ma resta contestuale alla vicenda fattuale.

  • art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306 (conv. con modifiche dalla legge 7 agosto 1992, n.356)

    Norma richiamata in relazione alla fattispecie di fittizia intestazione della proprietà per eludere misure di prevenzione patrimoniali; è tra le norme materiali che hanno formato oggetto delle indagini e dell'imputazione originaria.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152 (conv. con modifiche dalla L. 12 luglio 1991, n.203)

    Richiamata in relazione all'aggravante per l'apparente riconducibilità degli atti a contesti di criminalità organizzata; usata dalla giurisprudenza del merito per caratterizzare la gravità della posizione di terzi imputati.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione può esaminare gli elementi d'indagine ma non può ritenere provati fatti che siano stati esclusi da una sentenza di assoluzione passata in giudicato: una sentenza definitiva ha valore preclusivo rispetto ai fatti decisivi per l'assoluzione.
  • Non è lecito sovrapporre automaticamente accertamenti eseguiti in processi diversi (in particolare le conclusioni di una sentenza nei confronti di un terzo) ai risultati di una sentenza definitiva favorevole al richiedente la riparazione.
  • Per escludere l'indennizzo, la colpa grave del detenuto deve essere dimostrata con riferimento a condotte antecedenti o successive alla misura che abbiano contribuito, in modo macroscopico e negligente o imprudente, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.
  • Il giudice della riparazione deve valutare espressamente anche la condotta endoprocessuale (attività difensiva, interrogatori, produzione di documenti) per stabilire se gli atti del richiedente abbiano inciso sul mantenimento della misura cautelare.
  • Il ricorrente non è chiamato a provare la propria innocenza tout court; tuttavia deve essere valutato se il suo comportamento abbia posto, in concorso con altri elementi, le condizioni per l'errore dell'autorità giudiziaria.
  • In caso di decisioni contrastanti tra giudici di merito, il giudice della riparazione deve motivare chiaramente perché ritiene superabile o non vincolante l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva favorevole al richiedente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.