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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12504/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per il reato ascritto (artt. 110, 81, cpv., 494 c.p.): si contestava una valutazione sommaria e inidonea delle prove da parte della corte territoriale e l'omessa risposta alle censure svolte nell'atto di appello. Il fatto di base era l'utilizzo illegittimo della partita IN.A. intestata a Barile Giuseppe per registrarsi al sito www.dieciofferte.net.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure di merito generiche e idonee solo a una rivalutazione dei fatti, reiterazione di censure già respinte in appello, e per la presenza di una "doppia conforme" tra primo e secondo grado che preclude il sindacato di merito in Cassazione salvo macroscopico travisamento non dimostrato. Inoltre è ricordato che è inammissibile il motivo che si limita a rinviare genericamente alle censure di appello senza specificarne il contenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110, 81, cpv., 494 c.p.

    Norme sostanziali cui la Corte di merito ha fatto riferimento per la qualificazione del fatto: il ricorrente era stato condannato per partecipazione al reato (art.110) e concorso formale/recidiva di norme, in relazione all'illecito collegato all'utilizzo della partita altrui (art.494 c.p.).

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    "consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti"

    Richiamata per giustificare la procedura adottata in sede di Cassazione (requisitoria scritta e trattazione sulla base delle richieste delle parti).

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento normativo della condanna alle spese processuali e della somma a titolo di ammenda a carico del ricorrente per l'inammissibilità evidente del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sindacabile la valutazione di merito dei fatti salvo che il ricorrente dimostri un travisamento manifesto e macroscopico delle prove, specialmente quando vi è una "doppia conforme" tra primo e secondo grado.
  • I motivi di ricorso devono contenere censure specifiche e argomentate: il rinvio generico a censure di appello è insufficiente e determina l'inammissibilità.
  • Non è ammessa in Cassazione la semplice richiesta di rivalutazione del quadro probatorio; il ricorso deve sollevare questioni di diritto o indicare in termini precisi le contraddizioni tra motivazione e prove.
  • La formulazione di motivi meramente ricognitivi o ripetuti rispetto all'appello espone il ricorrente al rischio di condanna alle spese e ingiunzioni verso la cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando si contesta la motivazione del giudice di merito è necessario indicare esattamente quali mezzi di prova sarebbero stati travisati e perché tale travisamento sarebbe evidente alla lettura complessiva del materiale processuale.

Testo integrale

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