Cassazione Penale, Sentenza n. 43567/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza di patteggiamento perché il GIP aveva subordinato, "ex officio", la sospensione condizionale della pena alla restituzione di €10.761,17 in favore dell'INPS, condizione che non era stata concordata tra le parti nel patto di applicazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza e le Sezioni Unite (in particolare la n.23400/2022) secondo cui, nel procedimento di cui all'art.444 c.p.p., il giudice non può modificare o aggiungere condizioni estranee all'accordo raggiunto fra le parti; se la sospensione condizionale è stata concessa subordinandola ad obblighi non pattuiti, l'intero accordo viene travolto. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per gli ulteriori adempimenti e la possibile riformulazione dell'accordo da parte delle parti.
Norme richiamate
Contestazione di concorso di persone nel reato; indicato come norma soggettiva della fattispecie per cui è stato patteggiato.
Fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico; è il reato per il quale è stata applicata la pena mediante patteggiamento.
Norma sul procedimento speciale di applicazione della pena (patteggiamento). La Corte interpreta che l'accordo tra le parti deve riguardare anche gli obblighi connessi "ex lege" alla sospensione condizionale e che, in mancanza di pattuizione su tali obblighi, la sospensione non può essere concessa.
Sentenza Sezioni Unite n.23400 del 27/01/2022 (Boccardo)
Principio secondo cui l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena con sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio; in assenza di pattuizione su tali elementi la sospensione non può essere accordata e l'eventuale applicazione della pena deve essere respinta.
Sentenza Sez.6 n.13905 del 11/03/2010
Giurisprudenza di merito richiamata che afferma che il giudice non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale a un obbligo estraneo alla pattuizione tra le parti.
Sentenza Sezioni Unite n.10 del 11/05/1993 (Zanlorenzi)
Ulteriore principio consolidato che vieta al giudice di imporre condizioni estranee al patto di applicazione della pena quando è sottoposto a richiesta concordata.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art.444 c.p.p.) il giudice non può modificare o integrare il contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti imponendo condizioni non previste dal patto.
- Se la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata da parte del giudice a obblighi non pattuiti, l'intero accordo viene compromesso e la sentenza di applicazione della pena deve essere annullata.
- Le pattuizioni devono esplicitare anche gli obblighi 'ex lege' collegati al beneficio della sospensione (ad es. obblighi di restituzione, risarcimento, durata), altrimenti la sospensione non può essere concessa.
- In caso di aggiunta giudiziale di condizioni estranee, la Suprema Corte procede normalmente all'annullamento senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al giudice di merito per eventuale nuova formulazione dell'accordo tra le parti.
- Per evitare l'annullamento, le parti (difesa e pubblico ministero) devono negoziare e indicare chiaramente nel patto ogni onere o obbligo accessorio connesso alla sospensione condizionale.
- La Procura Generale può chiedere l'annullamento senza rinvio quando la violazione attiene a principi giurisprudenziali consolidati e la questione non è particolarmente complessa.
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