Cassazione Penale, Ordinanza n. 04779/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un reato di invasione di terreni o edifici e danneggiamento, contestato ai sensi degli artt. 81, 633 e 639-bis c.p. I motivi dedotti erano tre: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità; (2) mancanza di motivazione sull'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) mancanza assoluta di motivazione sulla richiesta di escludere la condizione apposta alla sospensione condizionale della pena. In Cassazione il ricorrente richiamava anche un atto di divisione del 16/02/2001 per sostenere, in modo generico, di non avere all'epoca alcun dominio sul fondo oggetto di contestazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i tre motivi manifestamente infondati e comunque reiterativi di censure già proposte in appello e disattese con motivazione immune da vizi rilevanti in sede di legittimità. Ha osservato che il ricorso tendeva in realtà a sollecitare una diversa lettura del merito, estranea al giudizio di legittimità, ed era anche formulato in modo generico, senza confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto all'atto di divisione richiamato, la Corte ha rilevato che non risultava dedotto come prodotto nei giudizi di merito e, in ogni caso, era invocato senza spiegare perché dimostrasse l'assenza di dominio sul fondo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamati come base della contestazione penale relativa alla condotta attribuita all'imputato.
Invocato dal ricorrente per la particolare tenuità del fatto; la Corte non ravvisa un vizio motivazionale sul punto.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una critica generica o apodittica è inammissibile.
- Non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito o una lettura alternativa dei fatti, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione esente da vizi rilevabili in sede di legittimità.
- Chi invoca un documento nuovo o comunque non dimostrato come introdotto nei giudizi di merito deve indicarne in modo puntuale la decisività e la rilevanza, altrimenti la censura resta generica e inammissibile.
- La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è scrutinabile in cassazione solo se si confronta con la concreta motivazione resa dal giudice di merito; in assenza di tale confronto la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
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