Cassazione Penale, Ordinanza n. 35991/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del 12 marzo 2026 della Corte di appello di Napoli, che, recependo il concordato sui motivi di appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in tre anni di reclusione ed euro 10.667 di multa. Con il primo motivo ha denunciato l’omessa qualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Il primo motivo è inammissibile perché, dopo il concordato sui motivi di appello e la rinuncia alle altre doglianze, non è possibile censurare in cassazione la qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso di pena illegale, eccezione non dedotta. È inammissibile anche il secondo motivo: il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una valutazione di merito e non rientra nella più generica questione del trattamento sanzionatorio mantenuta nel concordato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per consolidata giurisprudenza, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.
Il concordato sui motivi di appello comporta la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse dai punti mantenuti, incluse le questioni rilevabili d’ufficio; resta salva la censura relativa all’irrogazione di una pena illegale.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per il solo trattamento sanzionatorio, sicchè non può in questa sede dedurre questioni inerenti alla qualificazione giuridica del fatto.
La qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità non può essere contestata in cassazione quando la parte abbia rinunciato ai relativi motivi di appello mediante il concordato, salvo l’eccezione della pena illegale.
Massime di principio
- Nel ricorso contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato sui motivi di appello, l’accordo e la rinuncia alle doglianze non concordate precludono la proposizione in cassazione di censure sulla qualificazione giuridica del fatto, anche se attinenti a questioni rilevabili d’ufficio; fa eccezione la deduzione di una pena illegale.
- La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non è assorbita da un accordo limitato al trattamento sanzionatorio: presupponendo il riconoscimento di una circostanza e una valutazione di merito, costituisce una questione distinta che, se oggetto di rinuncia ai motivi di appello, non può essere riproposta in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35888/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35889/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35890/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35891/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35892/2026 del 13/10/2026
- ordinanza_penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35893/2026 del 13/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →