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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35991/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del 12 marzo 2026 della Corte di appello di Napoli, che, recependo il concordato sui motivi di appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in tre anni di reclusione ed euro 10.667 di multa. Con il primo motivo ha denunciato l’omessa qualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Il primo motivo è inammissibile perché, dopo il concordato sui motivi di appello e la rinuncia alle altre doglianze, non è possibile censurare in cassazione la qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso di pena illegale, eccezione non dedotta. È inammissibile anche il secondo motivo: il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una valutazione di merito e non rientra nella più generica questione del trattamento sanzionatorio mantenuta nel concordato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Per consolidata giurisprudenza, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

    Il concordato sui motivi di appello comporta la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse dai punti mantenuti, incluse le questioni rilevabili d’ufficio; resta salva la censura relativa all’irrogazione di una pena illegale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per il solo trattamento sanzionatorio, sicchè non può in questa sede dedurre questioni inerenti alla qualificazione giuridica del fatto.

    La qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità non può essere contestata in cassazione quando la parte abbia rinunciato ai relativi motivi di appello mediante il concordato, salvo l’eccezione della pena illegale.

Massime di principio

  • Nel ricorso contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato sui motivi di appello, l’accordo e la rinuncia alle doglianze non concordate precludono la proposizione in cassazione di censure sulla qualificazione giuridica del fatto, anche se attinenti a questioni rilevabili d’ufficio; fa eccezione la deduzione di una pena illegale.
  • La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non è assorbita da un accordo limitato al trattamento sanzionatorio: presupponendo il riconoscimento di una circostanza e una valutazione di merito, costituisce una questione distinta che, se oggetto di rinuncia ai motivi di appello, non può essere riproposta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCircostanze del reato
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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