Cassazione Penale, Ordinanza n. 05464/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il soggetto già condannato aveva presentato alla Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, un'istanza di rideterminazione della pena inflitta con sentenza del 15 giugno 2016, sostenendo che l'aumento di pena per recidiva fosse stato fissato senza rispettare il limite previsto dall'art. 99, comma sesto, c.p. La richiesta era stata dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione, che aveva ritenuto che la medesima questione fosse già stata dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione con sentenza n. 14307 del 14 marzo 2017, perché proposta per la prima volta in cassazione in violazione dell'art. 603 c.p.p., e che comunque non si trattasse di pena illegale ma, al più, illegittima. Nel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza esecutiva, il condannato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già svolte nell'istanza originaria, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato che la questione sulla recidiva era già stata dichiarata inammissibile in precedenza e che, nel caso concreto, non si versava in ipotesi di pena illegale ma al più di pena illegittima. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Il limite previsto per l'aumento di pena per recidiva era evocato dal ricorrente come parametro violato, ma la Corte non ha ritenuto che la dedotta violazione integrasse una pena illegale nel caso concreto.
La precedente questione era stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione, in violazione del divieto di introdurre nuove questioni nel giudizio di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In sede esecutiva, una richiesta di rideterminazione della pena fondata su presunti errori nel computo della recidiva non è automaticamente ammissibile: occorre verificare se la doglianza investa una vera pena illegale oppure, al più, una pena illegittima.
- La censura riproposta in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera reiterazione delle argomentazioni già svolte nell'istanza originaria non è sufficiente a superare una declaratoria di inammissibilità.
- Una questione già dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione non può essere utilmente riproposta senza che venga superato il precedente ostacolo processuale e senza che sia dimostrata la diversa configurazione della doglianza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi escludenti la colpa nella proposizione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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