Cassazione Penale, Sentenza n. 48550/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva respinto l'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere. Il ricorso deduceva vizio di motivazione e contestava l'attualità delle esigenze cautelari ai sensi degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., sostenendo che i reati-fine erano principalmente commessi tra il 2013 e il 2016, che le dichiarazioni dei collaboratori utilizzate erano riferite a periodi anteriori all'inizio della loro collaborazione (2016/2017) e che le intercettazioni richiamate non fornivano riscontri a carico dell'imputato; inoltre una conversazione del 6.5.2014 indicherebbe l'interruzione del rapporto con il sodalizio. Si lamentava altresì che il sequestro delle attività commerciali avrebbe attenuato le esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse adeguatamente esposto il quadro indiziario (ruolo dei 'Compro Oro' monopolisti nell'attività di ricettazione/riciclaggio, più dichiarazioni di collaboratori e dichiarazioni del Puccio fino ad ottobre 2020, nonché intercettazioni del 30.10.2021 e del 2.3.2022 e indizi di prosecuzione dell'attività anche tramite altra ditta). La Corte ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., confermando che il mero decorso del tempo non è idoneo a risultare probatorio dell'attenuazione del pericolo e che la difesa non ha fornito prove sufficienti per superare la presunzione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis; la Corte ritiene che questa presunzione prevalga sulla norma generale dell'art. 274 e che il decorso del tempo, da solo, non sia idoneo a superarla
Norma generale sulle esigenze cautelari (lett. a) e c)); richiamata dalla difesa ma, secondo la Corte, subordinata alla presunzione speciale di cui all'art. 275 comma 3 quando applicabile
Delitto di associazione di tipo mafioso; la presenza di aggravanti connesse all'art. 416-bis ha influito sull'applicazione della presunzione di cui all'art. 275 comma 3
Concorso di persone nel reato; richiamato in relazione ai reati ascritti all'imputato
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norme sul ricorso per cassazione e motivazione; citata dalla difesa tra le norme a fondamento del gravame
artt. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Norme relative alle prove testimonali e alla loro valutazione; richiamate nel contesto delle censure sulla prova testimoniale dei collaboratori
art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma inerente agli approfondimenti istruttori (richiamata tra le norme contestate); la Corte non ha ritenuto che vi fosse vizio nell'istruttoria sufficiente a superare la presunzione
Norma che disciplina l'obbligo di pagamento alla Cassa delle Ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000 al ricorrente
Previsione sulla trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; citata rispetto alla conclusione scritta per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando ricorrono reati aggravati dall'art. 416-bis, opera una presunzione relativa (art. 275 comma 3 cpp) a favore dell'attualità delle esigenze cautelari: il giudice può ritenere sussistente il pericolo salvo prova contraria fornita dall'imputato
- Il mero decorso del tempo rispetto alle condotte contestate non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità del pericolo: la difesa deve produrre elementi positivi e specifici idonei a dimostrare l'attenuazione del rischio
- Dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni recenti e indagini che evidenziano la prosecuzione dell'attività illecita (anche tramite contesti societari diversi) possono consolidare la valutazione della persistenza del rischio cautelare
- Il sequestro di beni o attività, pur rilevante, non è automaticamente sufficiente a escludere le esigenze cautelari; va dimostrato in modo concreto che tale misura ha eliminato il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio
- In sede di riesame/impugnazione cautelare l'onere di confutare la presunzione relativa grava sulla difesa: occorrono elementi probatori concreti (es. documentazione che attesti la cessazione dell'attività criminosa, testimonianze o risultanze investigative recenti che smentiscano la prosecuzione)
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