Cassazione Penale, Ordinanza n. 00365/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per un reato fallimentare, deducendo un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante. In sostanza il ricorso mirava a ottenere una riduzione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse soltanto il trattamento della pena e che la corte territoriale avesse già esaminato le deduzioni difensive valorizzando la pluralità delle condotte e la loro indubbia gravità, elementi incompatibili con una ulteriore riduzione di pena.
Norme richiamate
artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 legge fallimentare
Sono richiamati come base della contestazione penale confermata nei precedenti gradi di giudizio; la decisione non entra nel merito della loro interpretazione, limitandosi a registrare la conferma della responsabilità per il reato fallimentare contestato.
Le circostanze attenuanti generiche sono indicate come oggetto dell'unico motivo di ricorso; la Corte reputa inammissibile la censura quando si risolve in una critica al trattamento sanzionatorio già motivatamente valutato dal giudice di merito.
È la norma implicitamente applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura sul mancato riconoscimento o sulla comparazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in cassazione quando, sotto l'apparente deduzione di vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
- Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito se il giudice di appello ha esaminato le deduzioni difensive e ha motivato il diniego delle attenuanti valorizzando elementi quali la pluralità delle condotte e la gravità del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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