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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03492/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Un professionista, convenuto in un precedente giudizio promosso da un condominio per responsabilità connessa a lavori di consolidamento delle fondazioni, aveva chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice per ottenere la manleva, inclusa la rifusione delle spese legali. Dopo il rigetto della richiesta in sede stragiudiziale e poi in primo grado nel giudizio instaurato contro l’assicurazione ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., la Corte d’appello aveva confermato il diniego. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi, che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l’efficacia di giudicato esterno di una precedente sentenza del Tribunale di Bologna passata in giudicato, la quale aveva invece riconosciuto l’operatività della garanzia assicurativa con riferimento al rimborso delle spese di lite; ha inoltre censurato la motivazione ritenendola meramente apparente e ha proposto altri motivi, tutti centrati sulla portata dell’art. 1917 c.c. e sull’operatività della copertura assicurativa e della tutela giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondate le censure sul mancato riconoscimento del giudicato esterno e sulla motivazione meramente apparente della sentenza d’appello. Ha osservato che la decisione impugnata si era limitata ad affermare apoditticamente che la precedente sentenza prodotta non importava giudicato esterno perché relativa a fattispecie diversa, senza dimostrare di aver realmente esaminato il contenuto del provvedimento già passato in giudicato, che vedeva tra le parti anche il medesimo assicurato e la medesima compagnia e che riguardava proprio la manleva e il rimborso delle spese di lite. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre la violazione di legge sostanziale in relazione al giudicato esterno e alla disciplina della copertura assicurativa.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi prospettati dal ricorrente.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza tra le stesse o comunque rilevanti parti.

  • art. 1917, terzo comma, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la garanzia assicurativa si estenda al rimborso delle spese di difesa e non solo alle domande risarcitorie in senso stretto.

  • art. 1917, comma primo, c.c.

    Richiamato per contestare l’affermazione secondo cui la polizza di responsabilità civile professionale non coprirebbe l’azione contrattuale del cliente danneggiato.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indicato come rito utilizzato per introdurre la causa di primo grado contro l’assicurazione.

  • art. 2697 c.c.

    Non richiamato espressamente nella decisione, ma non è oggetto della ratio decidendi.

  • Cass. Sez. U. n. 8053 del 7/04/2014

    Richiamata per affermare il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • Cass. n. 7090 del 3/03/2022

    Richiamata a supporto del controllo sulla sufficienza costituzionale della motivazione.

  • Cass. n. 27551 del 23/10/2024

    Richiamata come precedente sulla motivazione meramente apparente.

Massime di principio

  • Il giudice di merito, quando gli venga opposto un giudicato esterno ritualmente prodotto, deve verificarne il contenuto concreto e spiegarne specificamente l’eventuale irrilevanza; non è sufficiente una formula apodittica o stereotipata per escluderne l’efficacia.
  • La motivazione è meramente apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e mostra di non aver realmente preso in esame l’atto decisivo sottoposto al suo esame.
  • In presenza di un precedente giudicato che coinvolga le stesse parti e la medesima questione sulla copertura assicurativa o sulla manleva, il giudice deve valutare se quel provvedimento sia idoneo a precludere una diversa decisione sul rimborso delle spese di lite.
  • L’omessa o apparente motivazione sull’eccezione di giudicato assorbe le ulteriori questioni di merito che presuppongono la preventiva soluzione di tale eccezione.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non riguarda solo la sua esistenza formale, ma anche il rispetto del "minimo costituzionale" richiesto per rendere intellegibile la decisione.

Come è indicizzato

MaterieSurroga assicurativaImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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