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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16137/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto l'aggravamento della misura dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere per il reato di evasione. Il ricorrente, tramite difensore (avv. Maria Concetta Iannelli), censura l'erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen. sostenendo che gli allontanamenti dal domicilio coatto erano ripetuti e giustificati da esigenze di salute (recarsi presso il locale nosocomio), circostanza che il tribunale distrettuale avrebbe omesso di valutare.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di autosufficienza e per manifesta infondatezza. Motiva che il Tribunale della cautela ha dato una congrua e razionale argomentazione per escludere la "lieve entità": l'allontanamento avveniva in orario notturno, la giustificazione fornita (secondo la madre, per prendere un gelato) non risulta coerente, l'indagato è risultato irreperibile durante l'episodio e vantava precedenti denunce per evasione. Il ricorso non ha contestato in modo specifico la motivazione impugnata né ha prodotto elementi autosufficienti a comprovare esigenze di salute riferite a quella specifica evasione. Per legge (art. 616 cod. proc. pen.) il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, essendo l'inammissibilità imputabile a profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, fissata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto non applicabile la qualificazione della violazione come di lieve entità perché la valutazione deve essere contestualizzata: modalità, orario, irreperibilità e recidiva nelle evasioni escludono la lieve entità nella fattispecie.

  • art. 276 co. 1-ter cod. proc. pen.

    Richiamato nel provvedimento impugnato ma il ricorso non ha effettivamente censurato la motivazione o l'applicazione di questa norma; la Corte osserva che la doglianza non contestualizza le argomentazioni rispetto alla specifica evasione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; comporta la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.

  • Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata come giurisprudenza di riferimento per affermare che l'inammissibilità derivante da profili di colpa nel ricorso comporta l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della lieve entità (art. 51 c.p.) in caso di violazione della misura cautelare, la difesa deve presentare elementi autosufficienti, specifici e documentati che colleghino la condotta a un'esigenza urgente e giustificata (es. cartelle cliniche, referti ospedalieri, testimoni).
  • La valutazione della lieve entità è contestuale: fattori come orario (notturno), irreperibilità, assenza di giustificazioni al rientro e recidiva in analoghe violazioni scorrono fortemente a sfavore del riconoscimento della lieve entità.
  • In sede di cassazione i vizi di generica deduzione e mancanza di autosufficienza comportano spesso l'inammissibilità del ricorso e possono determinare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
  • Quando si impugna un provvedimento che ha aggravato una misura cautelare, il ricorso deve mirare direttamente a censurare la motivazione del giudice di merito e, se si invoca una causa giustificativa (es. motivo di salute), occorre allegare e documentare tale motivo riferito allo specifico episodio impugnato.
  • Le precedenti condotte analoghe del destinatario della misura (es. plurime denunce per evasione) sono rilevanti e possono legittimare l'aggravamento della misura se dimostrano attitudine a eludere la restrizione.

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