Cassazione Penale, Ordinanza n. 18895/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: aveva riqualificato il fatto originariamente contestato come incendio ex art. 423 c.p. in concorso di persone e tentativo di incendio ex artt. 110, 56 e 423 c.p., aveva assolto gli imputati dal diverso capo di imputazione per simulazione di reato ex art. 367 c.p., aveva escluso l'aggravante del nesso teleologico e aveva rideterminato la pena, eliminando anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. I ricorrenti hanno censurato tale riqualificazione giuridica, deducendo violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 56, 423 e 424 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il fatto storico non avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 424 c.p. e che la qualificazione operata dai giudici di merito fosse errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale fattuale e della ricostruzione della vicenda, attività non consentita in sede di legittimità, e che i lamentati vizi motivazionali non emergessero dalla lettura della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente e privo di contraddizioni sia sulla materialità dei fatti sia sulla qualificazione giuridica, valorizzando le modalità dell'appiccamento del fuoco e gli effetti prodotti sull'immobile. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata quale base della contestazione originaria e della successiva riqualificazione del fatto come incendio; la Corte rileva che i giudici di merito ne hanno fatto corretta applicazione nel valutare le modalità dell'appiccamento del fuoco e gli effetti distruttivi prodotti.
norma invocata dalla difesa quale corretta qualificazione del fatto; la Corte di cassazione non accoglie la tesi difensiva e ritiene che la ricostruzione dei giudici di merito escluda la riconduzione del fatto a tale fattispecie, ma la decisione è poi definita sul piano processuale per inammissibilità del ricorso.
norma relativa al capo di imputazione dal quale gli imputati sono stati assolti in appello.
norma sul tentativo, richiamata nella riqualificazione operata in appello e nei motivi di ricorso come parametro dell'asserito errore di qualificazione giuridica.
norma sul concorso di persone nel reato, richiamata nella riqualificazione del fatto in appello.
norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione degli elementi fattuali e della ricostruzione del fatto, se il ricorso si risolve in una critica alla lettura del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.
- La censura di violazione di legge in punto di qualificazione giuridica non è ammissibile quando, sotto la sua veste formale, tende in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione della materialità del fatto.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione quando la sentenza impugnata dia conto in modo coerente, logicamente lineare e non contraddittorio delle ragioni poste a fondamento della decisione.
- Ai fini della qualificazione del fatto come incendio o tentato incendio rilevano le modalità dell'appiccamento del fuoco e l'idoneità dell'azione a produrre effetti distruttivi sull'immobile, desumibili anche da concreti segni di propagazione del calore e di danneggiamento delle strutture.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di causa di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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