Ordinanza n. 873/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U 0090971 del 5 dicembre 2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Albania (classi di concorso ADAA e ADEE); - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario, ha ritenuto sufficientemente argomentata la motivazione del diniego, fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Ha quindi escluso, allo stato, profili di fondatezza del ricorso e ha respinto la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.
Atto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Albania per le classi di concorso ADAA e ADEE
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata respinta l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Albania, nonché gli atti connessi, compreso il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha contestualmente chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di ricorso; emerge soltanto che la controversia riguarda la qualità del titolo estero sottoposto a riconoscimento e la sufficienza della motivazione ministeriale.
Norme richiamate
Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti connessi impugnati, ma l'ordinanza non svolge una valutazione specifica sulla sua legittimità.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la domanda è stata respinta per l'assenza, a un primo e sommario esame, di profili di fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base di un esame sommario, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili di fondatezza del ricorso.
- Il diniego di riconoscimento di un titolo estero può superare il vaglio cautelare quando l'amministrazione abbia motivato il rigetto facendo riferimento alla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento, salvo il successivo approfondimento proprio della fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 865/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 866/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 867/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 868/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 869/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 9 feb 2026Ordinanza n. 870/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →