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Ordinanza

Ordinanza n. 866/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 20 ottobre 2025 n. 0058782 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Dott.ssa Alterisi Antonia, nata il 04/09/1979 a Reggio di Calabria (RC) – ITALIA, conseguito nell’ambito del “Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo” denominato, in lingua italiana, “Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 13/01/2022 con n. 8 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento su posto sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza n. 40980 acquisita dall’Amministrazione con prot. DGOSV n. 32780 del 23/07/2024 come citata in Pagina 17 di 18 premessa, è rigettata”; - Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202515218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito presso un'università estera per l'insegnamento di sostegno, nonché del relativo preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto espresso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito della domanda di riconoscimento di un attestato formativo conseguito presso un'università estera nell'ambito di un programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo concernente la formazione degli insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato, in sostanza, l’inadeguata valutazione della documentazione relativa all’intero iter formativo svolto all’estero, incluso il piano analitico degli studi, nonché dell’esperienza professionale maturata nel settore. Ha inoltre dedotto l’illegittimità della motivazione fondata sull’assenza di natura abilitante del titolo e sulle divergenze tra i programmi formativi, sostenendo che tali differenze dovessero essere rigorosamente valutate anche alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e potessero essere colmate mediante misure compensative.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato, fino alla cessazione del contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato della ricorrente, il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento ministeriale impugnato. Il giudice ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché, a un primo sommario esame, l’amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione completa dell’iter formativo estero e l’esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni relative all’assenza di natura abilitante del titolo erano già state affrontate dall’Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22 del 2022; che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi doveva essere rigorosa, in considerazione degli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali e di libera circolazione dei lavoratori; e che le differenze formative potevano essere superate attraverso adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato anche nella titolarità, da parte della ricorrente, di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato. L’efficacia della misura cautelare è stata limitata alla data di cessazione del contratto. L’udienza di merito sarà fissata separatamente, previa manifestazione dell’interesse alla trattazione da parte della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la concessione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari e ha sospeso il provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato insieme al provvedimento conclusivo; l’ordinanza non svolge una specifica valutazione autonoma sulla sua applicazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, l’amministrazione deve valutare complessivamente la documentazione relativa all’intero iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, nonché l’esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
  • La motivazione sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall’ordinamento nazionale deve essere rigorosa e concreta, soprattutto quando il riconoscimento incide sulla libera circolazione dei lavoratori e sugli obiettivi europei di rafforzamento del mercato interno.
  • Le differenze tra i percorsi formativi estero e nazionale non comportano necessariamente il rigetto della domanda di riconoscimento, potendo essere superate mediante l’imposizione di adeguate misure compensative.
  • In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato può concorrere a dimostrare il periculum in mora e giustificare la sospensione temporanea del diniego di riconoscimento fino alla cessazione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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