Ordinanza n. 865/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Militare n. M_D AB05933 REG2025 0505796, datato 5 novembre 2025, notificato in data 17 novembre 2025, con il quale è stato disposto il ripristino degli effetti della sanzione disciplinare di stato della «perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari» nei confronti del ricorrente, in asserita esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; 2) della nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n. 3267/4-181-142, del 20 ottobre 2025, nella parte in cui ha rigettato l'istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 17 settembre 2025; 3) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi tutti gli atti del procedimento disciplinare originario nella parte in cui abbiano acquisito nuova efficacia per effetto del decreto impugnato sub 1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di ripristino degli effetti della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado e nota di rigetto dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Direttore generale per il personale militare del 5 novembre 2025, con cui erano stati ripristinati gli effetti della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, nonché la nota del 20 ottobre 2025 di rigetto dell'istanza di riesame presentata il 17 settembre 2025. Ha lamentato l'incongrua valutazione dell'istanza di riesame, proposta ai sensi dell'art. 71 del Regolamento militare e alla luce di circostanze sopravvenute, tra cui l'assoluzione penale dall'accusa di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, oltre all'illegittimità del decreto di ripristino adottato in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva definitivamente confermato la legittimità della sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza di adeguato fumus boni iuris, senza ravvisare elementi sufficienti per sospendere gli atti impugnati. In particolare, ha rilevato che tanto l'abrogato art. 71 del Regolamento militare quanto il vigente art. 1365 del d.lgs. n. 66/2010 prevedono un dovere di riesame soltanto per le sanzioni disciplinari di corpo, mentre per le sanzioni disciplinari di stato, come quella in esame, l'eventuale rivalutazione in autotutela rientra nella discrezionalità dell'amministrazione. Non è stata quindi ritenuta censurabile, in sede cautelare, la decisione ministeriale di non procedere al riesame di una sanzione già dichiarata legittima con giudicato del Consiglio di Stato e di confermarla ripristinandone gli effetti. Il TAR ha inoltre osservato che l'istanza non conteneva espressi riferimenti alla sentenza penale di assoluzione e che tale circostanza, comunque, risultava essere stata considerata dal Consiglio di Stato nella precedente sentenza. Il decreto del 5 novembre 2025 è stato qualificato come atto meramente esecutivo e confermativo, limitato a ripristinare gli effetti della sanzione originaria dopo la definitiva conferma giudiziale della sua legittimità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha valutato la sussistenza dei presupposti cautelari e ha respinto la domanda per insufficienza del fumus boni iuris.
art. 71 del Regolamento militare
Secondo la valutazione sommaria del TAR, nella disciplina abrogata prevedeva un dovere di riesame per le sole sanzioni disciplinari di corpo, non per le sanzioni disciplinari di stato.
art. 1365 d.lgs. n. 66/2010
Secondo il TAR, nella disciplina vigente limita il dovere di riesame alle sanzioni disciplinari di corpo; per le sanzioni di stato l'eventuale rivalutazione resta affidata alla discrezionalità dell'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il dovere di riesame previsto dalla disciplina militare per le sanzioni disciplinari di corpo non si estende automaticamente alle sanzioni disciplinari di stato; per queste ultime, l'eventuale rivalutazione in autotutela resta rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione.
- Quando la legittimità di una sanzione disciplinare di stato sia stata definitivamente confermata con sentenza passata in giudicato, l'amministrazione può adottare un atto meramente esecutivo e confermativo diretto a ripristinarne gli effetti, senza che ciò imponga una nuova valutazione nel merito della sanzione.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando gli atti impugnati appaiano esecutivi di un precedente giudicato e le censure non evidenzino un adeguato fumus boni iuris.
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