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Ordinanza

Ordinanza n. 868/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE.U.0056076.16-10-2025, recante la comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la Classe di Concorso ADSS - SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO, e conclusione del procedimento, in seguito all'istanza di riconoscimento n. 21199 acquisita dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 924 del 11 gennaio 2023, presentata ai sensi della Direttiva 2013/55/CE; - del preavviso di rigetto emanato ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale; - per quanto di ragione, del parere sfavorevole reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024: - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresa la richiesta di integrazione mai pervenuta alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202515395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero per la classe di concorso ADSS, connesso preavviso di rigetto e parere ministeriale sfavorevole

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha respinto l’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero per la classe di concorso relativa al sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, nonché il precedente preavviso di rigetto, il parere sfavorevole del Ministero dell’Università e della Ricerca e gli atti connessi. In sede cautelare il TAR ha rilevato, a un primo esame sommario, che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione completa relativa all’iter formativo svolto all’estero, incluso il piano analitico del corso di studi, né l’esperienza professionale maturata dalla ricorrente. Il Collegio ha inoltre considerato già superate dall’Adunanza plenaria le argomentazioni relative all’assenza di natura abilitante del titolo e ha ritenuto necessario che le divergenze tra i programmi formativi siano motivate in modo rigoroso, alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di tutela del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori. È stata altresì rilevata la possibilità di colmare le differenze formative mediante adeguate misure compensative. La ricorrente ha rappresentato, infine, di essere titolare di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 55 c.p.a. In particolare, ha ravvisato un fumus boni iuris nella possibile insufficiente valutazione della documentazione formativa e dell’esperienza professionale, nella necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i percorsi formativi e nella possibilità di adottare misure compensative, oltre che alla luce dei principi già affermati dall’Adunanza plenaria sulla natura abilitante del titolo. Il Collegio ha ravvisato anche l’esigenza cautelare connessa al contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato della ricorrente. Ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato fino alla data di cessazione del contratto. La fissazione dell’udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione della causa. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare

    La disposizione è stata applicata per concedere la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, fino alla cessazione del contratto di insegnamento a tempo determinato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    preavviso di rigetto emanato ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241

    La norma è richiamata quale base del preavviso di rigetto impugnato, senza una specifica statuizione cautelare autonoma sulla sua applicazione.

  • Direttiva 2013/55/UE

    istanza di riconoscimento ... presentata ai sensi della Direttiva 2013/55/CE

    Il procedimento di riconoscimento del titolo professionale estero deve essere valutato considerando il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali, la tutela del mercato interno e la libera circolazione dei lavoratori.

  • principi dell’Adunanza plenaria nn. 18-22/2022

    le argomentazioni ostative inerenti l’assenza di natura abilitante del titolo sono già state risolte dall’Adunanza plenaria

    Le obiezioni fondate sull’asserita assenza di natura abilitante del titolo non possono costituire, di per sé, ragione ostativa al riconoscimento, alla luce dei principi richiamati dall’Adunanza plenaria.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, l’Amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa all’intero percorso formativo, compreso il piano analitico degli studi, e l’esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
  • Il diniego di riconoscimento fondato sulle divergenze tra i programmi formativi deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, anche in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze formative tra il percorso seguito nello Stato d’origine e quello richiesto dall’ordinamento nazionale possono essere colmate mediante l’imposizione di adeguate misure compensative; esse non giustificano automaticamente il diniego del riconoscimento.
  • In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento a tempo determinato può concorrere a integrare l’esigenza cautelare necessaria per sospendere il diniego di riconoscimento, con efficacia limitata alla durata del contratto.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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