Ordinanza n. 870/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE.U.0053234.14-10-2025, recante la comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la Classe di Concorso ADSS - SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO, e conclusione del procedimento, in seguito all'istanza di riconoscimento n. 9340 acquisita dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 10706 del 27/04/2022, presentata ai sensi della Direttiva 2013/55/CE; - del preavviso di rigetto emanato ex art. 10 bisdella legge 7 agosto 1990 n. 241, comunicato con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale; - per quanto di ragione, del parere sfavorevole reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024: - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresa la richiesta di integrazione mai pervenuta alla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso ADSS, con preavviso di rigetto e parere ministeriale sfavorevole
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato l'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero, presentata ai sensi della Direttiva 2013/55/CE. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto, il parere sfavorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca e gli ulteriori atti connessi, lamentando, per quanto emerge dall'ordinanza, l'inadeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, inclusi il piano analitico del corso di studi, dell'esperienza professionale maturata e delle differenze tra i percorsi formativi, nonché la mancata ricezione di una richiesta di integrazione. L'istanza cautelare è stata fondata sul rischio di pregiudizio derivante dal diniego, anche in relazione alla titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 7070/2025 e sospendendo il provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento. In sede di sommario esame, il Collegio ha rilevato che l'amministrazione non pare avere adeguatamente valutato la documentazione completa sull'iter formativo svolto all'estero e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre richiamato il principio già affermato dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 2022, secondo cui le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo non risultano ostative nei termini prospettati. La motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi deve essere rigorosa, anche alla luce del diritto europeo sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della libera circolazione dei lavoratori; le differenze formative possono essere colmate mediante adeguate misure compensative. Il fumus è stato quindi ravvisato nella possibile insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, mentre il periculum è stato collegato al contratto a tempo determinato di insegnamento sul sostegno. L'efficacia cautelare è limitata alla data di cessazione del contratto. L'udienza di merito sarà fissata separatamente, qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa per la concessione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i relativi presupposti e ha sospeso il provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento.
Disciplina il preavviso di rigetto impugnato dalla ricorrente; l'ordinanza non definisce autonomamente la relativa censura.
Direttiva 2013/55/UE
Rileva quale disciplina europea invocata per il riconoscimento dell'abilitazione professionale conseguita all'estero, nel quadro degli obiettivi di tutela della circolazione dei lavoratori e del mercato interno.
sentenze Adunanza plenaria nn. 18-22/2022
Sono richiamate per ritenere già superate le argomentazioni ostative fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve valutare in modo completo l'iter formativo seguito, il piano analitico degli studi e l'esperienza professionale maturata dall'interessato.
- Il diniego di riconoscimento fondato sulle divergenze tra i percorsi formativi deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, soprattutto quando possa incidere sugli obiettivi europei di riconoscimento delle qualifiche professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra l'ordinamento dello Stato d'origine e quello dello Stato ospitante non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere colmate mediante adeguate misure compensative.
- Ai fini della tutela cautelare, la titolarità di un contratto a tempo determinato di insegnamento sul sostegno può integrare il periculum in mora connesso all'efficacia di un diniego di riconoscimento dell'abilitazione estera, giustificando la sospensione dell'atto fino alla cessazione del contratto.
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