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Ordinanza

Ordinanza n. 867/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del PEI provvisorio per l’A.S. 2025-2026, prot. CE-N. 81552 del 25/06/2025 con il quale, con riferimento alla suddetta minore portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 5.2.1992, n. 104, per le attività di sostegno sono stati richiesti, senza specificare il numero di ore, la presenza di un “insegnante di integrazione full-time, più insegnante di integrazione part-time al 50% come da tabellario dipartimentale perché presenti in sez. due utenti aventi diritto” e 15 ore di assistenza OEPAC; - del verbale n. 3 del Gruppo di Lavoro Operativo – GLO in data 18/06/2025, trasmesso alla famiglia, via mail, in data 24/06/2025, in esito al quale è stato approvato il suddetto PEI provvisorio per l’A.S. 2025-2026; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e collegato a quelli impugnati, ancorché non cognito, in quanto lesivi dei diritti e/o degli interessi del minore; nonché per l’accertamento del diritto della minore -OMISSIS- a fruire di un insegnante di sostegno e di assistenza OEPAC secondo le proprie esigenze ed in relazione alla sua condizione di handicap, ossia per un numero di ore pari alle ore di frequenza scolastica (corrispondente a 36 ore); e per la conseguente condanna dell’Amministrazione scolastica ad assegnare alla minore -OMISSIS- il sostegno didattico e l’assistenza OEPAC per un numero di ore adeguato alla propria patologia, ossia per un numero di ore pari alle ore di frequenza scolastica (corrispondente a 36 ore). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\12\2025: - del PEI definitivo per l’A.S. 2025-2026, prot. CE-N. 139531 del 10/11/2025, trasmesso alla famiglia, via mail in parti data (doc. 14), con il quale è stato confermato il complessivo ammontare delle ore di sostegno destinate alla classe e già indicate nel PEI provvisorio prot. CE-N. 81552 del 25/06/2025 impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, e nel quale senza indicare il concreto numero di ore di sostegno assegnate alla suddetta minore portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 5.2.1992, n. 104, ci si limita ad affermare che “la sezione è supportata dalla presenza di un insegnante di integrazione full-time (30 ore settimanali) e di un insegnante di integrazione part-time (15 ore settimanali), come previsto dal tabellario dipartimentale, in quanto sono presenti due alunni con diritto all’integrazione” e a precisare che l’OEPAC è “presente per 15 ore settimanali”; - del verbale n. 1 del Gruppo di Lavoro Operativo – GLO in data 20/10/2025, trasmesso alla famiglia via mail, in data 10/11/2025 unitamente al PEI, in esito al quale è stato approvato il suddetto PEI definitivo per l’A.S. 2025-2026 e con il quale è stato espressamente chiarito che la minore beneficia di assistenza per circa 22,5 ore settimanali a fronte delle 36 ore di frequenza scolastica; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e collegato a quelli impugnati, ancorché non cognito, in quanto lesivi dei diritti e/o degli interessi del minore; nonché per l’accertamento del diritto della minore -OMISSIS- a fruire di un insegnante di sostegno e di assistenza OEPAC secondo le proprie esigenze ed in relazione alla sua condizione di handicap, ossia per un numero di ore pari alle ore di frequenza scolastica (corrispondente a 36 ore); e per la conseguente condanna dell’Amministrazione scolastica ad assegnare alla minore -OMISSIS- il sostegno didattico e l’assistenza OEPAC per un numero di ore adeguato alla propria patologia, ossia per un numero di ore pari alle ore di frequenza scolastica (corrispondente a 36 ore).

Giustizia amministrativa202509413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI provvisorio e definitivo per l'anno scolastico 2025-2026, nonché i verbali GLO, relativi all'assegnazione del sostegno didattico e dell'assistenza OEPAC

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori della minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato il PEI provvisorio, il relativo verbale GLO, il PEI definitivo e il successivo verbale GLO, deducendo l'inadeguatezza e l'indeterminatezza delle ore di sostegno e di assistenza OEPAC assegnate alla minore, riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La minore frequentava la scuola per 36 ore settimanali; il PEI indicava un insegnante di integrazione full-time e uno part-time secondo un tabellario dipartimentale, senza precisare il numero di ore individualmente spettanti, mentre l'assistenza OEPAC era prevista per 15 ore settimanali. Il verbale GLO definitivo chiariva che la minore beneficiava complessivamente di circa 22,5 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 36 ore di frequenza. È stato chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a fruire del sostegno e dell'assistenza per 36 ore settimanali e la condanna dell'amministrazione alla relativa assegnazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha richiamato il carattere fondamentale del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica delle persone con disabilità, nonché il principio secondo cui il diritto al sostegno scolastico è non finanziariamente condizionato e deve essere determinato in relazione alle concrete esigenze dell'alunno. Ha ritenuto che, nel caso concreto, il monte ore assegnato fosse assolutamente inadeguato rispetto alla situazione di gravità della minore e alle 36 ore di frequenza scolastica, anche perché il PEI non indicava con precisione le ore individualmente assegnate. Ha quindi ordinato all'amministrazione scolastica di rideterminarsi entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, assegnando alla minore un insegnante di sostegno per l'intero periodo di permanenza scolastica, pari a 36 ore settimanali, con rapporto 1:1. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 25 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104

    Il riconoscimento della situazione di gravità costituisce il presupposto della tutela rafforzata e della determinazione del sostegno in relazione alle concrete esigenze della minore.

  • artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.

    I principi costituzionali richiamati fondano il diritto all'istruzione, all'integrazione scolastica e alle misure di sostegno per le persone con disabilità.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato, ordinando la rideterminazione amministrativa.

Massime di principio

  • Per l'alunno con disabilità in situazione di gravità, l'assegnazione del sostegno scolastico deve essere determinata sulla base delle concrete esigenze individuali e non può essere rigidamente subordinata a limiti organizzativi, a tabelle standard o a esigenze di contenimento della spesa pubblica.
  • Il diritto all'integrazione scolastica e al sostegno dell'alunno con disabilità grave è un diritto fondamentale non finanziariamente condizionato: l'equilibrio di bilancio non può comprimere la misura di sostegno necessaria a garantire l'effettiva frequenza e integrazione scolastica.
  • Quando le esigenze individuali dell'alunno lo richiedono, il sostegno può estendersi all'intero tempo-scuola, con rapporto 1:1, senza che l'amministrazione possa limitarsi ad assegnare un monte ore standardizzato o indeterminato.
  • Il PEI e gli atti del GLO devono indicare in modo concreto e verificabile la misura del sostegno individualmente assegnata; il mero riferimento alle risorse complessivamente destinate alla classe non è sufficiente quando impedisce di comprendere il numero di ore spettanti al singolo alunno.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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