Ordinanza n. 869/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 04 DICEMBRE 2025 n. 0089742 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni in premessa, l’attestato formativo dell’istante Mattesi Maria Edvige, nata in data 11/09/1971 a Taranto (TA), denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar. conseguito in Albania in data 22/03/2024 non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l’istanza prot. n°20080 del 20/05/2024 è rigettata.”; Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Albania, ritenuto non valido per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento di un attestato formativo denominato "Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar", conseguito in Albania, quale titolo valido in Italia per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; nella fase cautelare la questione è stata esaminata con riferimento alla legittimità della motivazione del diniego e alla qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto la motivazione del diniego sufficientemente argomentata in relazione alla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Ha quindi escluso profili di fondatezza del gravame, non ravvisando il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell'efficacia dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per l'assenza di profili di fondatezza del ricorso, valutati con il sommario esame proprio della fase cautelare.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego; l'ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua applicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili di fondatezza del ricorso.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo formativo estero, la valutazione della qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento può costituire elemento decisivo per la legittimità del diniego, purché adeguatamente esplicitata nella motivazione del provvedimento.
- La presenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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