Cassazione Penale, Sentenza n. 30447/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che l'ulteriore riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. per la mancata impugnazione della sentenza resa con rito abbreviato fosse estesa anche ai reati "satellite" unificati per continuazione e precedentemente giudicati con sentenza irrevocabile anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; la difesa sosteneva che la natura premiale dell'istituto e l'unitarietà della pena giustificassero l'estensione del beneficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il beneficio del comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p. si applica solo quando la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; non è applicabile retroattivamente ai reati già giudicati con sentenza irrevocabile anteriormente né ai procedimenti in cui l'imputato ha effettivamente proposto impugnazione. Di conseguenza l'ulteriore sconto di un sesto è stato riconosciuto soltanto per i capi di imputazione divenuti irrevocabili il 4 dicembre 2024 (capi 1 e 22) e non ai reati-satellite definiti irrevocabili nel 2012.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen., comma 2-bis
quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione
La Corte interpreta la norma come un beneficio processuale-premiale applicabile solo se la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione dopo l'entrata in vigore della novella; richiede la coesistenza della norma e del presupposto processuale (tempus regit actum).
art. 442 cod. proc. pen., comma 2
La riduzione prevista per il rito abbreviato ha natura premiale e processuale: si applica solo alle pene relative ai reati effettivamente giudicati con il rito abbreviato e non si estende automaticamente a reati giudicati in procedimenti separati.
art. 24, comma 1, lett. c) d.lgs. n.150/2022
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p.; la riforma ha finalità deflattiva e collega il beneficio all'irrevocabilità per mancata impugnazione verificatasi dopo la sua entrata in vigore.
artt. 73, 76, 80, 81 cod. pen.
Norme rilevate dalla difesa sul cumulo e l'unicità della pena; la Corte ritiene tuttavia che il meccanismo premiale processuale non venga automaticamente esteso dalla continuazione a reati già irrevocabili.
art. 2, quarto comma, cod. pen. (lex mitior)
Principio che consente l'applicazione della norma più favorevole salvo giudicato: la Corte conferma che il limite del giudicato impedisce l'applicazione del nuovo beneficio ai processi già definiti.
art. 25 Cost. e art. 7 CEDU
Richiamati nella valutazione di compatibilità costituzionale e convenzionale: la Corte ritiene compatibile la mancata retroattività del comma 2-bis, poiché il principio di retroattività della lex mitior ha ambito limitato alle norme incriminatrici e sanzionatorie.
art. 676 e art. 667 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai poteri e modalità con cui il giudice dell'esecuzione provvede alla rideterminazione della pena ai sensi del comma 2-bis.
Massime di principio
- Il beneficio dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. richiede che la sentenza di primo grado sia divenuta irrevocabile per mancata impugnazione dopo l'entrata in vigore della norma; la semplice unificazione per continuazione non estende retroattivamente il beneficio a sentenze irrevocabili anteriormente.
- La riduzione premiale legata al rito abbreviato ha natura processuale: si applica solo alle pene relative ai reati effettivamente e concretamente giudicati con il rito speciale, non ai reati giudicati in procedimenti separati ove l'imputato abbia esercitato l'impugnazione.
- La rinuncia all'impugnazione proposta non equivale alla mancata proposizione dell'impugnazione: il premio del comma 2-bis premia la mancata instaurazione del grado di impugnazione, non la rinuncia successiva.
- Il principio tempus regit actum prevale: per l'applicazione di benefici processuali si considera la situazione processuale (irrevocabilità) al momento di vigenza della norma nuova.
- La tutela costituzionale e convenzionale (art. 25 Cost., art.7 CEDU) non impone l'estensione del beneficio ai giudicati anteriori; il principio di lex mitior opera nei limiti del giudicato e delle norme sostanziali.
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