Cassazione Penale, Sentenza n. 7399/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena decisa in sede di concordato in appello. Il difensore ha dedotto un errore di calcolo: la Corte territoriale avrebbe aumentato la pena per la recidiva nella misura di due terzi anziché di mezza misura (art. 63 n.4 c.p.), con conseguente ingiustificato incremento della pena finale. Il ricorrente sostiene che la pena corretta dopo tutte le operazioni (riduzione per il tentativo e per il rito) doveva essere di anni due di reclusione, e non di anni due, mesi due, giorni venti come inflitta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione: il ricorso è infondato e, preliminarmente, contrasta con l'orientamento secondo cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., le parti determinano liberamente la pena finale e il sindacato del giudice si limita alla congruità della pena finale; eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi non rendono la pena impugnabile in cassazione, salvo che la pena finale sia illegale (cioè ecceda i limiti edittali) o sussista questione di prescrizione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Sezione Unite (principio 'Sacchettino') secondo cui l'errore nei calcoli è rilevante solo se produce una pena che supera i limiti normativi; nel caso concreto la pena, pur calcolata con il diverso incremento, non è risultata illegale e quindi il motivo non ha fondamento.
Norme richiamate
Disciplina del concordato in appello; il giudice verifica la congruità della pena finale concordata dalle parti; le censure sulla determinazione della pena sono in larga parte inammissibili se non comportano una pena illegale.
Previsione dell'aumento per recidiva; la contestazione relativa all'applicazione della misura dell'aumento è inutile ai fini della cassazione se l'errore di calcolo non conduce a una pena che supera i limiti edittali.
artt. 23 e seguenti; artt. 65 e 71 e seguenti cod. pen.
Limiti edittali generali e particolari: la pena è illegale soltanto se eccede tali limiti; solo in tal caso gli errori di computo nei passaggi intermedi possono giustificare l'annullamento.
Riferimento alle condizioni che possono portare a proscioglimento o valutazioni nelle fasi procedurali; nella giurisprudenza richiamata le doglianze relative a rinunce e mancata valutazione di condizioni sono inammissibili se connesse al concordato.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34 (richiamato nella giurisprudenza)
Modifiche procedurali citate dalla giurisprudenza su ammissibilità dei ricorsi avverso il concordato in appello, con riferimento al quadro normativo post-riforma.
Sentenza Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 ("Sacchettino")
Principio giurisprudenziale: l'errore nella determinazione della pena è rilevante in cassazione solo se la pena finale risulta illegale in quanto eccede i limiti previsti dalla legge; i passaggi intermedi viziati non invalidano automaticamente la sanzione.
Sentenza Sez. 2 n. 22487 del 08/05/2024
Pronuncia che ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione in caso di mera illegittimità della pena concordata; citata dalla Corte ma non condivisa nel caso concreto, che si è uniformata all'orientamento maggioritario.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. le parti possono concordare liberamente la pena finale; il giudice di merito sindaca la congruità della pena finale, non i singoli passaggi di calcolo concordati dalle parti.
- Una contestazione riguardante errori di calcolo nei passaggi intermedi (es. errata applicazione delle frazioni per la recidiva) è generalmente inammissibile in Cassazione, a meno che l'errore abbia determinato una pena illegale, ossia eccedente i limiti edittali previsti dalla legge.
- Per rendere efficace una impugnazione della determinazione della pena derivante da concordato in appello, il ricorrente deve dimostrare che la pena finale è contraria al paradigma normativo (per esempio supera i limiti edittali) o sollevare questioni non rinunciabili come la prescrizione del reato.
- Esiste un orientamento più recente che ammette ricorsi per la mera illegittimità della pena concordata, ma la giurisprudenza maggioritaria e le Sezioni Unite richiedono che l'irregolarità produca un risultato vietato dalla legge (pena illegale) perché il ricorso abbia successo.
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