Cassazione Civile, Ordinanza n. 33547/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP per l’anno d’imposta 2010. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo i maggiori compensi e escludendo l’IRAP. In appello, la CTR aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della contribuente perché ritenuta tardiva. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.l. 50/2017, conv. in l. 96/2017, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva cumulato al termine lungo di impugnazione il periodo di sospensione di sei mesi previsto dalla norma per le controversie definibili. La censura si fondava sul fatto che la sentenza di primo grado era stata depositata il 26 gennaio 2017, il termine ordinario per appellare sarebbe scaduto il 26 luglio 2017, ma andava prorogato fino al 26 gennaio 2018 per effetto della sospensione; l’appello, notificato il 20 settembre 2017, era quindi tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: il termine di impugnazione della sentenza di primo grado, scadente il 26 luglio 2017, doveva essere sospeso per sei mesi ai sensi dell’art. 11, comma 9, d.l. 50/2017, poiché la controversia rientrava tra quelle astrattamente definibili. Ne discende che l’appello proposto il 20 settembre 2017 era tempestivo. La sentenza della CTR che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 9, d.l. 50/2017
«Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017»
La sospensione di sei mesi si aggiunge al termine ordinario di impugnazione quando la scadenza ricade nel periodo di operatività della norma; se la controversia è astrattamente definibile, il termine lungo va prorogato di sei mesi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Indicato come base procedurale per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nelle controversie rientranti tra quelle definibili ai sensi della normativa speciale, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera automaticamente come proroga del termine ordinario quando la relativa scadenza cade nel periodo previsto dalla legge.
- Per verificare la tempestività dell’impugnazione occorre sommare al termine ordinario il periodo di sospensione previsto dalla disciplina speciale, senza limitarsi al solo termine lungo ordinario.
- L’erronea mancata applicazione della sospensione legale del termine di impugnazione integra vizio censurabile in cassazione quando determina una declaratoria di inammissibilità dell’appello tempestivamente proposto.
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