Cassazione Penale, Ordinanza n. 04946/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato dunque esaminato nel merito l'apprezzamento di responsabilità già espresso nei gradi di merito, né è stata dichiarata la prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Il primo motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la Corte rileva che la doglianza è generica e indeterminata, perché non individua in modo specifico gli elementi fattuali o logici che renderebbero illogica la motivazione impugnata, così da impedire al giudice di legittimità un effettivo sindacato. Il secondo motivo deduceva l'intervenuta prescrizione del reato; la Corte lo reputa manifestamente infondato, richiamando il principio per cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo di una eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, oltre a osservare che nel caso concreto la prescrizione non risultava comunque maturata per la contestata recidiva qualificata.
Norme richiamate
Indica il reato per cui era stata affermata la responsabilità in appello, oggetto della censura in cassazione.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere l'enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; la mancanza di specificità rende il motivo generico e quindi inammissibile.
La Corte richiama implicitamente il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce il rilievo officioso di una sopravvenuta causa estintiva del reato.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente censurare in modo apodittico la motivazione della sentenza impugnata, ma occorre indicare puntualmente gli errori logici o giuridici e gli elementi di fatto rilevanti.
- La deduzione della prescrizione è preclusa quando il ricorso sia dichiarato inammissibile, poiché l'inammissibilità impedisce il rilievo di eventuali cause estintive maturate successivamente alla sentenza impugnata.
- La prescrizione successiva alla sentenza impugnata non può essere utilmente fatta valere nel giudizio di legittimità se il ricorso è inammissibile, salvo che la causa estintiva fosse già maturata e rilevabile nei limiti consentiti dall'ordinamento.
- La contestazione della prescrizione richiede comunque un corretto inquadramento del termine di decorrenza e delle eventuali cause di sospensione o interruzione, nonché degli effetti di eventuali aggravanti o recidiva qualificata sul regime prescrizionale.
Come è indicizzato
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