Sentenza del 08/11/2018 n. 4194 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
Accertamento - Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - Inutilizzabilità in sede contenziosa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi relativa al 2010, determinando induttivamente il reddito e disconoscendo costi dedotti per euro 82.373,00 e quote di ammortamento per euro 709,00, a causa della mancata produzione tempestiva della documentazione richiesta. Il contribuente ha sostenuto di non aver potuto rispondere all'invito per una malattia documentata da certificato medico e ha prodotto tutta la documentazione al momento della costituzione in giudizio. Ha inoltre contestato la validità dell'invito, la motivazione dell'avviso, la mancata prosecuzione del contraddittorio e l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo.
La decisione
La Commissione ha ritenuto valido l'invito a produrre la documentazione, escludendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 comportasse l'invalidità degli atti sottoscritti da funzionari privi di qualifica dirigenziale. Tuttavia, ha ritenuto provata la causa non imputabile del ritardo, poiché la malattia del contribuente si era protratta oltre il termine assegnato, e ha quindi dichiarato utilizzabili i documenti prodotti in giudizio ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973. La CTU contabile ha confermato integralmente la quota di ammortamento di euro 709,00 e ha documentato costi per euro 81.914,96, importo sostanzialmente coincidente con quello dichiarato. L'avviso di accertamento è stato annullato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento di euro 2.000,00 di spese processuali, oltre accessori, e delle spese e competenze della CTU.
Norme richiamate
"le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie i dati i documenti i libri i registri dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile"
La mancata esibizione dei documenti in sede amministrativa non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità in giudizio. L'inutilizzabilità è esclusa quando il contribuente deposita i documenti con il ricorso e dimostra che l'omissione è dipesa da una causa non imputabile, come una malattia documentata. Occorre inoltre un comportamento consapevole e doloso di sottrazione al controllo affinché operi la preclusione.
"gli avvisi sono sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"
La validità dell'atto dipende dalla provenienza della volontà dell'ufficio dal soggetto che ne esercita le funzioni, non necessariamente dal possesso di una qualifica dirigenziale formale.
La norma è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate a sostegno dell'inutilizzabilità della documentazione non esibita durante il controllo amministrativo.
Art. 53 Costituzione
Il contribuente ha invocato il principio di capacità contributiva, contestando l'accertamento induttivo e la ripresa a tassazione dei costi; la Commissione ha accolto il ricorso per l'insussistenza dei presupposti sostanziali dell'accertamento.
Cass. civ., Sez. Unite, n. 22810/2015
È stata richiamata per affermare che la carenza della qualifica dirigenziale del funzionario non comporta automaticamente l'invalidità degli atti tributari, se l'atto proviene dal soggetto che esercita le funzioni dell'ufficio.
Massime di principio
- La mancata consegna di documenti durante il procedimento amministrativo non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità in giudizio: l'amministrazione deve dimostrare una richiesta puntuale, l'avvertimento sulle conseguenze e un rifiuto o comportamento doloso del contribuente.
- Il contribuente può superare la preclusione producendo i documenti insieme al ricorso di primo grado e dichiarando tempestivamente che non ha potuto rispondere per una causa a lui non imputabile; tale causa deve essere concreta e adeguatamente documentata.
- Una malattia o altro impedimento oggettivo, purché provato e temporalmente compatibile con il termine concesso dall'ufficio, può giustificare l'omessa risposta alla richiesta documentale.
- La successiva produzione documentale deve consentire di verificare concretamente la fondatezza dei costi dedotti; una CTU o altra verifica contabile può confermare la sostanza economica delle scritture.
- L'accertamento induttivo può essere annullato quando i documenti prodotti dimostrano, anche con una differenza minima rispetto agli importi dichiarati, l'effettiva esistenza e deducibilità dei componenti negativi.
- La contestazione della qualifica dirigenziale del funzionario sottoscrittore non determina di per sé la nullità dell'atto, se l'ufficio ha validamente manifestato la propria volontà tramite il soggetto competente secondo le funzioni esercitate.
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