Cassazione Penale, Ordinanza n. 29249/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per detenzione di cocaina e marijuana finalizzata alla cessione a terzi, dopo riqualificazione dell'originaria imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza l'illogicità o inadeguatezza della pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sul trattamento sanzionatorio fosse adeguata e immune da vizi logico-giuridici, avendo il giudice di merito valorizzato la gravità del fatto (cessione in flagranza in area densamente frequentata, sostanze già frazionate e occultate, riscontri sul telefono cellulare) e avendo determinato la pena in misura inferiore al medio edittale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di una causa di esclusione della colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata per la riqualificazione del fatto come detenzione di stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi, in forma di lieve entità.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.
Massime di principio
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione del giudice di merito presenti vizi logico-giuridici; in mancanza, la valutazione sulla pena è insindacabile.
- Ai fini della congruità della pena, il giudice può valorizzare la concreta gravità del fatto, desunta da elementi come la cessione in flagranza, il contesto territoriale notoriamente critico, il frazionamento e occultamento della sostanza e gli ulteriori riscontri investigativi.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, l'imputato deve essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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