Cassazione Penale, Ordinanza n. 07928/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità per il reato contestato, già affermata in appello, non è stata modificata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di favoreggiamento personale. Nel ricorso deduceva censure qualificate come travisamento della prova, ma, secondo la Cassazione, le doglianze erano in realtà generiche e miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, attività non consentite nel giudizio di legittimità. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte di appello sulla responsabilità per l'art. 378 c.p. era adeguata.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della responsabilità affermata dalla Corte di appello per il reato di favoreggiamento personale.
Disposizione applicata per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettando il travisamento della prova, si risolvano in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura delle fonti di prova.
- Il vizio di travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, riservata ai giudici di primo e secondo grado.
- Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo adeguato sulla responsabilità dell'imputato per il reato contestato, il ricorso che non individui specifici errori di legittimità è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diversa previsione normativa.
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