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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35637/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di risarcimento del danno proposta da alcune dipendenti della scuola per l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero per svolgere funzioni di collaboratore scolastico o di docente. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo, per alcune ricorrenti, che la successiva stabilizzazione tramite graduatorie e/o ai sensi della L. n. 107/2015 avesse già sanzionato l'abuso e cancellato le conseguenze dell'illecito, e per un'altra che i contratti brevi fossero stati utilizzati per coprire vacanze dell'organico di fatto, senza quindi danno risarcibile. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: violazione delle regole sul diritto al risarcimento nella materia dei contratti a termine del personale scolastico e dei principi di equivalenza ed effettività; questione pregiudiziale UE sulla compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione del risarcimento in caso di immissione in ruolo; questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 3 e 117 Cost.; e violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'introduzione in appello di nuove domande/eccezioni e nuovi documenti, nonché per la dedotta inversione dell'onere di allegazione e prova sulle ragioni dei contratti a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. I primi tre sono stati ritenuti inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione della Corte territoriale era conforme alla giurisprudenza di legittimità e non emergevano ragioni per mutarla, né per rimettere nuovamente le questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia UE. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava in modo sufficiente gli atti e i passaggi rilevanti per consentire il controllo delle censure sulla pretesa introduzione di domande/eccezioni nuove in appello e sulla contestazione dei fatti allegati. È stata quindi confermata la decisione di merito sfavorevole alle lavoratrici; le spese sono state compensate per la complessità della questione, ma è stato posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per denunciata violazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando la questione è già decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vi sono argomenti per mutarla

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per il divieto di nuove domande/eccezioni e di nuovi documenti in appello

  • art. 1 della L. n. 107/2015

    richiamato quale base della stabilizzazione delle dipendenti e come fatto idoneo, secondo la Corte territoriale, a sanzionare l'abuso

  • L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1

    richiamato nel primo motivo quale disciplina dei contratti a termine del personale scolastico

  • Direttiva 1999/70/CE

    invocata come parametro eurounitario per contestare l'esclusione della tutela risarcitoria in caso di stabilizzazione

  • Clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    richiamata quale parametro di effettività ed equivalenza della tutela contro l'abuso nel ricorso ai contratti a termine

  • art. 3 Cost.

    invocato nel terzo motivo per dedotta disparità di trattamento

  • art. 117, primo comma, Cost.

    invocato in relazione agli obblighi derivanti dal diritto UE e alla CEDU

  • art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo

    richiamato nel terzo motivo come ulteriore parametro sovranazionale

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel rinvio motivazionale ai principi già espressi dalla Corte

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel rinvio motivazionale ai precedenti di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    applicato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato nel pubblico impiego scolastico, la sopravvenuta stabilizzazione del lavoratore può essere valorizzata come fatto estintivo dell'illecito e, in assenza di allegazioni specifiche su danni ulteriori, può escludere il risarcimento richiesto per la reiterazione abusiva.
  • La deduzione della stabilizzazione, quando risulti dagli atti di causa, integra un'eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d'ufficio, non essendo necessaria una specifica eccezione in senso proprio.
  • La censura di violazione del divieto di nuove domande o eccezioni in appello è inammissibile se il ricorso per cassazione non riporta in modo autosufficiente gli atti processuali e i passaggi essenziali necessari a verificare la fondatezza della doglianza.
  • L'accertamento della mancata contestazione di un fatto e, correlativamente, della sua contestazione, appartiene al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, i motivi di ricorso che non offrano argomenti nuovi o idonei a mutare orientamento possono essere dichiarati inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazioneImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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