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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12409/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di mediazione)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di mediazione immobiliare: una società di mediazione sosteneva di aver maturato la provvigione per la conclusione di un acquisto di quota immobiliare, ma l’azione proposta contro i compratori era stata rigettata in primo grado per prescrizione annuale, dopo che l’ultimo atto interruttivo risaliva a oltre un anno prima della notificazione della citazione. La società ha quindi agito contro l’avvocato che l’aveva assistita in quel giudizio, deducendo una negligenza professionale per non avere instaurato tempestivamente la causa contro i clienti, con conseguente perdita della possibilità di ottenere la provvigione e con ulteriore richiesta di ristoro di somme corrisposte e spese processuali, oltre a danno non patrimoniale. La Corte d’appello ha confermato la condanna del professionista, salvo la statuizione sul danno non patrimoniale. In cassazione il professionista ha proposto quattro motivi, ma la Corte ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso perché il ricorrente non aveva depositato, nel termine di legge, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione o delle PEC di notificazione; la successiva produzione è stata ritenuta tardiva e non idonea a sanare l’omissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito, nel termine ex art. 369 c.p.c., della sentenza impugnata con la relata di notifica, precisando che la produzione successiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c. non può recuperare l’omissione. Ha inoltre osservato che la notifica del ricorso era comunque avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. In applicazione dell’art. 96 c.p.c. ha condannato il ricorrente al pagamento di Euro 2.000 in favore della controricorrente e di Euro 1.000 alla Cassa delle Ammende, oltre alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    La decisione accelerata è stata chiesta ritualmente dal ricorrente dopo la proposta del consigliere delegato e ha portato alla trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata secondo il rito camerale previsto per la definizione accelerata.

  • art. 325 c.p.c.

    La notifica della sentenza impugnata è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente che dichiara nel ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza ha l’onere di depositare nei termini la copia della sentenza munita della relata di notifica o della documentazione equivalente; la mancanza determina improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione successiva non può sanare l’omissione del deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c., se tardiva.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    L’improcedibilità non sussiste se la documentazione risulta prodotta dal controricorrente nel termine previsto.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In presenza di definizione del giudizio conforme alla proposta del consigliere delegato, la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste da tali commi.

  • art. 24 Cost.

    La sanzione dell’improcedibilità è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La disciplina sul deposito della relata di notifica è stata ritenuta conforme al giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    L’onere documentale preliminare è stato ritenuto non contrastare con il diritto a un equo processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’ulteriore contributo unificato è stato parametrato a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, assume l’onere di depositare tempestivamente la sentenza munita della relata di notifica o della documentazione equivalente, perché da tale notifica dipende il decorso del termine breve di impugnazione.
  • La mancanza del documento attestante la notificazione della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso e non è sanabile con una produzione documentale successiva e tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
  • L’improcedibilità per omesso deposito della relata di notifica è rilevabile d’ufficio e non viene esclusa dalla mancata contestazione della controparte, salvo che la documentazione sia già stata prodotta dalla stessa nei termini o sia comunque acquisibile tramite fascicolo d’ufficio nei casi consentiti.
  • L’adempimento preliminare del deposito della relata di notifica è considerato presidio processuale legittimo, proporzionato e compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, perché serve a verificare la definitività della decisione impugnata e a consentire la corretta gestione del ricorso.
  • Se il ricorso per cassazione viene notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non può operare la regola temperante che talvolta consente la procedibilità in assenza del deposito della relata di notifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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