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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11562/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica per l'anno 2007 concernenti un'autovettura Alfa Romeo Spider 2000 immatricolata nel 1981. Il contribuente sosteneva che il tributo non fosse dovuto perché il veicolo era ultraventennale e di particolare interesse storico e collezionistico, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), della L. n. 342/2000. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso ritenendo necessaria una specifica attestazione ASI di storicità del singolo veicolo. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un'annualità precedente e sul medesimo veicolo, assumendo che fosse già stato accertato il principio per cui l'esenzione non dipende da una attestazione ad rem, ma dall'appartenenza del veicolo a categorie di modelli e marche individuate in via generale dall'ASI; 2) errata interpretazione della L. n. 342/2000, art. 63, comma 2, lett. c), per avere subordinato l'esenzione a una certificazione ASI riferita al singolo mezzo. Il ricorrente formulava anche istanza subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della norma con la libera concorrenza.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la sentenza impugnata fosse in contrasto con il principio già affermato tra le stesse parti e che, in materia di tributi periodici, il giudicato esterno copra gli elementi costitutivi della fattispecie tributaria con carattere tendenzialmente permanente. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente contro gli avvisi di accertamento. L'istanza subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è rimasta assorbita. Le spese di merito sono state compensate per l'evoluzione della vicenda processuale; la Regione è stata condannata a rifondere le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 2, lett. c)

    L'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico non richiede una specifica attestazione del singolo veicolo, ma dipende dall'inclusione del mezzo in categorie di modelli e marche individuate in via generale dall'ASI.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47

    È richiamato come base dell'accertamento costitutivo affidato all'ASI, con efficacia generale e astratta riferita a categorie complessive di veicoli, non al singolo mezzo.

  • art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Norma richiamata quale fondamento dell'attività certificativa/accertativa generale dell'ASI.

  • art. 7, comma 2, L. reg. Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15

    È menzionata solo come disposizione regionale dichiarata incostituzionale in altra vicenda, perché attribuiva rilevanza fiscale all'iscrizione del veicolo in un registro; non costituisce ratio decisiva della presente decisione.

  • art. 63, comma 2, L. n. 342/2000

    Disposizione interpretata nel senso che, per i veicoli storici, conta la riconducibilità del veicolo alle categorie individuate dall'ASI e non una certificazione nominativa ad rem.

Massime di principio

  • Nel contenzioso su tributi periodici, il giudicato esterno formato su un elemento costitutivo della fattispecie che abbia natura tendenzialmente permanente si estende ai periodi d'imposta successivi, vincolando amministrazione e contribuente.
  • Quando una disciplina fiscale attribuisce rilevanza a una qualificazione tecnica o storica del bene, la prova dell'agevolazione può essere data mediante l'accertamento dell'appartenenza del bene a una categoria generale già individuata dall'ente competente, senza necessità di una certificazione riferita al singolo esemplare, se la norma non lo impone espressamente.
  • È illegittimo un avviso di accertamento che neghi un'esenzione tributaria quando il presupposto agevolativo sia già stato definitivamente accertato tra le stesse parti e non risultino contestazioni nuove su elementi fattuali diversi e variabili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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