L.R. Emilia-Romagna 15/2012
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza i tributi regionali Emilia-Romagna: sopprime alcune entrate dal 1° gennaio 2013, modifica la disciplina di vari tributi e introduce l’IRESA, applicabile dal 1° gennaio 2020 (salvo aeroporti con meno di 10.000 movimenti annui, per i quali la decorrenza è rinviata a futura legge). Prevede anche regole transitorie, soglie di modesta entità e nuove sanzioni.
Norme sui tributi regionali dell’Emilia-Romagna, con soppressioni, modifiche e istituzione dell’IRESA
Norme in materia di tributi regionali dell’Emilia-Romagna
La legge disciplina in modo organico alcuni tributi regionali della Regione Emilia-Romagna, intervenendo su tributi propri già esistenti, sopprimendone alcuni e istituendo l’IRESA. Il provvedimento contiene inoltre regole generali di gestione, disposizioni transitorie e norme finali.
Ambito di applicazione e quadro generale
La legge integra e modifica la disciplina di alcuni tributi propri regionali, nel rispetto dei principi del legislatore statale e dello Statuto regionale. Si applica esclusivamente nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
Tributi propri e tributi soppressi
Sono richiamati come tributi propri regionali quelli previsti dalla normativa statale sull’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con applicazione delle disposizioni statali e regionali vigenti al 31 dicembre 2012, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale.
Dal 1° gennaio 2013 sono soppressi:
- la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale;
- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.
Regole generali in materia tributaria e autotutela
La legge modifica la disciplina regionale sui tributi prevedendo che:
- la mancanza di documentazione può essere sanata successivamente, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalla singola imposta e, per i tributi dovuti annualmente o in termini più brevi, entro il termine di prescrizione breve quinquennale;
- non si procede all’annullamento in autotutela quando sulla questione sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione regionale;
- una risposta già fornita dall’amministrazione regionale a un interpello può essere semplicemente confermata in successive istanze dello stesso contribuente, se non è mutato il quadro normativo.
Rimessione in termini e sospensioni degli adempimenti
La Giunta regionale può, con propria deliberazione:
- rimettere in termini i contribuenti per il pagamento di tributi quando cause di forza maggiore abbiano impedito l’adempimento entro la scadenza;
- sospendere o differire gli obblighi tributari in favore dei contribuenti colpiti da eventi eccezionali e imprevedibili.
Tassa automobilistica: disciplina applicabile e soggetti obbligati
La disciplina della tassa automobilistica continua ad applicarsi secondo le norme statali e regionali vigenti, salvo le specifiche innovazioni introdotte dalla legge.
Ai fini del pagamento:
- in sede di prima immatricolazione si presume obbligato il soggetto intestatario della carta di circolazione;
- la stessa regola opera in caso di omessa trascrizione al PRA dell’atto di proprietà dopo prima immatricolazione o rivendita;
- per determinare l’importo si considerano i dati della carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento;
- le variazioni dei dati tecnici annotate sulla carta di circolazione producono effetti dal periodo d’imposta successivo.
Sono inoltre previste esenzioni e regole specifiche per:
- autoveicoli per trasporto di cose fino a 3,5 tonnellate, esentati dalla tassa dovuta sulla massa rimorchiabile;
- veicoli per cui sia prodotta idonea documentazione con data certa attestante l’inesistenza del presupposto giuridico dell’imposta;
- soggetti tenuti in solido al pagamento, individuati secondo la disciplina statale richiamata dalla legge;
- cessioni in blocco di contratti di leasing, con obbligo di comunicazione alla Regione entro 60 giorni dal perfezionamento e comunque prima della notifica dell’atto di recupero;
- veicoli intestati alla Regione e all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nonché quelli da essi utilizzati, esentati dalla tassa automobilistica.
Per i veicoli acquistati da imprese di commercio di veicoli, la consegna con sola procura speciale o fattura non interrompe l’obbligo tributario se non segue la trascrizione al PRA; l’acquisto da parte di imprese che commerciano professionalmente veicoli, secondo il regime speciale dei rivenditori di beni usati, costituisce invece titolo per l’interruzione dell’obbligo.
Dal 1° gennaio 2021, per i veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre:
- la trascrizione al PRA deve perfezionarsi entro il mese successivo alla chiusura del quadrimestre;
- non devono più essere spediti gli elenchi previsti dalla disciplina statale;
- resta dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, comunicato dalla Regione con importo complessivo quadrimestrale;
- il mancato pagamento del diritto fisso fa cessare il regime di interruzione dell’obbligo e ripristina l’obbligo in capo all’impresa con effetto dalla data di acquisto della proprietà.
Tassa automobilistica per veicoli storici e di particolare anzianità
Sono esentati dalla tassa automobilistica regionale gli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli ad uso professionale:
- dal compimento del trentesimo anno dalla costruzione;
- dal 1° gennaio 2013, anche i veicoli tra i 20 e i 30 anni classificati di interesse storico o collezionistico e iscritti nei registri riconosciuti (ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI).
Per l’esenzione occorre la certificazione di iscrizione con data di costruzione e caratteristiche tecniche. In caso di utilizzo sulla pubblica strada, tali veicoli pagano una tassa di circolazione forfettaria annua di 25,82 euro per gli autoveicoli e 10,33 euro per i motoveicoli; in caso di omesso pagamento si applicano sanzioni amministrative di 300 euro e 150 euro rispettivamente.
Sanzioni per omessa annotazione al PRA e fermo amministrativo
Se non viene annotata presso il PRA la proprietà, la radiazione o la perdita di possesso del veicolo, la violazione è contestata una sola volta e si applica una sanzione pari al 30% della tassa dovuta per l’anno d’imposta contestato. Se la tassa è già iscritta a ruolo, resta dovuta la sanzione amministrativa riferita alla prima annualità contestata. Non si applicano le definizioni agevolate previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997.
Il fermo amministrativo del veicolo disposto dall’agente della riscossione non fa venir meno l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
Accordi per il contrasto all’evasione sulla fiscalità automobilistica
La Regione può stipulare accordi o intese con enti locali, amministrazioni statali e altri enti pubblici per:
- scambiare informazioni sul parco auto regionale;
- realizzare progetti operativi, anche sperimentali, per banche dati integrate.
La cooperazione deve rispettare la normativa sulla privacy ed è finalizzata anche a migliorare il rapporto con il contribuente e a rafforzare la sicurezza stradale attraverso l’impiego delle risorse recuperate.
Modifiche alle norme sui tributi regionali minori
La legge modifica la disciplina regionale sulle concessioni prevedendo che:
- l’imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è pari al 300% del canone di concessione;
- l’imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo è pari al 5% del canone.
La riscossione è così ripartita:
- per il demanio marittimo, i Comuni riscuotono secondo la disciplina regionale richiamata;
- per le miniere di minerali solidi, la Regione riscuote direttamente con le stesse scadenze del canone, mentre gli enti competenti trasmettono copia dei provvedimenti di concessione.
È inoltre modificata la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, attribuendo anche alla Guardia di Finanza e ad altri soggetti di polizia giudiziaria la possibilità di constatare le violazioni e acquisire elementi utili per l’accertamento e la repressione degli illeciti.
IRESA: istituzione, presupposto e soggetto passivo
È istituita l’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), quale tributo proprio regionale.
L’imposta è dovuta per l’emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili, per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall’ENAC o direttamente gestiti dall’ENAC. Il soggetto obbligato è l’esercente dell’aeromobile; in mancanza della dichiarazione, si presume tale il proprietario, salvo prova contraria.
IRESA: accertamento, riscossione e adempimenti dei gestori aeroportuali
Il pagamento dell’IRESA deve essere effettuato:
- entro il giorno successivo al decollo o all’atterraggio;
- comunque entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello in cui è sorto il presupposto.
Il versamento è effettuato alla società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all’ente gestore dell’aeroporto o ai fiduciari previsti dalla normativa statale richiamata.
Tali soggetti devono:
- trasmettere trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi informativi utili alla verifica del tributo;
- riversare trimestralmente alla Regione le somme incassate.
Per l’inadempimento degli obblighi di trasmissione e riversamento si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; sulle somme non riversate sono dovuti interessi al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. La Giunta definisce con proprio atto le modalità operative e può prevedere uno specifico accordo convenzionale con i soggetti riscossori.
IRESA: esenzioni, criteri di determinazione e riduzioni
Sono esenti dall’IRESA, tra gli altri:
- aeromobili di Stato e assimilati;
- aeromobili adibiti a lavoro aereo;
- aeromobili di organizzazioni registrate, scuole e centri di addestramento;
- aeromobili di Aero Club e associazioni indicate;
- aeromobili dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di volo;
- aeromobili destinati a elisoccorso o aviosoccorso;
- aeromobili storici con prima immatricolazione da oltre 40 anni;
- aeromobili per uso agricolo e antincendio;
- aeromobili con MTOW non superiore a 4.500 kg;
- elicotteri;
- aeromobili a propulsione elettrica.
L’imposta è calcolata in base al peso massimo al decollo e al livello di emissioni sonore certificato secondo gli standard ICAO. Per i voli diurni sono previste tariffe differenziate per elica, getto e assenza o insufficienza di certificazione acustica; per i voli notturni la tariffa è fissata in 0,50 euro per tonnellata o frazione.
È prevista una riduzione dell’imposta per determinati voli verso aree residenziali in zone di rispetto dell’intorno aeroportuale “A”, “B” e “C”, con riduzione del 90% per i decolli e del 30% per gli atterraggi, purché l’area abbia densità abitativa non superiore a 150 abitanti per ettaro. Fino all’individuazione delle zone con atto della Giunta, l’imposta è dovuta integralmente.
IRESA: destinazione del gettito e monitoraggio
Le entrate derivanti dall’IRESA, al netto dei costi delle convenzioni, sono destinate annualmente, con delibera della Giunta, a:
- completamento dei sistemi di monitoraggio acustico;
- disinquinamento acustico;
- eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell’intorno aeroportuale.
La Giunta, previo parere della commissione assembleare competente, individua i soggetti destinatari del riparto e i criteri di utilizzo delle risorse. Con la stessa delibera stabilisce anche le modalità di monitoraggio e verifica. È prevista una relazione biennale della Giunta alle commissioni assembleari sull’attuazione del titolo dedicato all’IRESA, con particolare riguardo al gettito e all’uso delle risorse.
Regime transitorio e crediti di modesta entità
Per i crediti tributari regionali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo o riscossione se l’importo dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni e interessi, non supera 30 euro per ciascun credito e per ciascun periodo d’imposta. Se il credito supera tale soglia, si procede per l’intero importo. La regola non si applica in caso di violazioni ripetute per almeno un biennio del medesimo tributo.
Per il primo quadrimestre del 2013, in deroga alla disciplina ordinaria sulla rivendita dei veicoli, la registrazione della fattura o della procura a vendere negli elenchi quadrimestrali di esenzione vale come titolo per interrompere l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
Decorrenza dell’IRESA
Le disposizioni sul titolo dedicato all’IRESA si applicano dal 1° gennaio 2020. Per gli aeroporti con meno di 10.000 movimenti annui, calcolati sulla base dell’anno precedente, l’applicazione decorre dalla data che sarà stabilita con successiva legge regionale.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Sono abrogati gli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n. 1 del 1971.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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