Cassazione Civile, Ordinanza n. 10949/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione di giudicato interno sollevata dai resistenti, ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame sia della determinazione del confine sia della questione relativa alle distanze legali delle piante, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
Un proprietario di un fondo ha convenuto i vicini proprietari del fondo confinante chiedendo: l'accertamento del confine ex art. 950 c.c.; la demolizione o l'arretramento di un muro in cemento armato asseritamente realizzato in violazione delle distanze legali; l'estirpazione di alberi piantumati lungo il confine in violazione dell'art. 892 c.c.; il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva determinato il confine secondo la CTU e respinto le ulteriori domande; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione sono stati proposti due motivi: (1) violazione dell'art. 950 c.c. per avere la Corte d'appello attribuito rilievo al frazionamento catastale n. 1115/71 allegato al titolo dei convenuti senza verificare se, nel caso concreto, si trattasse di fondi originariamente unitari e se il tipo di frazionamento più risalente e rilevante fosse quello allegato al primo titolo trascritto; (2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente sul rigetto della domanda relativa alla distanza legale degli alberi, poiché la Corte d'appello si era limitata a richiamare la CTU e note critiche senza confrontarsi con le specifiche doglianze sull'erroneo criterio di accertamento della distanza e sulla tipologia arborea.
Norme richiamate
Nell'accertamento del confine tra fondi limitrofi, ove i dati siano discordanti e gli acquisti siano avvenuti in tempi diversi, assume rilievo il tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più risalente; il giudice di merito deve verificare in concreto se ricorrano i presupposti di tale criterio.
La disciplina delle distanze legali per le piantumazioni richiede un accertamento concreto dei presupposti fattuali rilevanti, inclusa la tipologia delle piante e la distanza effettiva dal confine.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è viziata quando sia solo apparente, ossia graficamente esistente ma incapace di rendere percepibile il fondamento logico della decisione senza ricorrere a congetture integrative.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il divieto di ultrapetizione non impedisce al giudice di fondare la decisione su ragioni non espressamente dedotte, purché esse siano in rapporto di diretta connessione con i motivi di gravame e costituiscano antecedente logico e giuridico delle censure proposte.
- Nella controversia sul confine tra fondi originariamente derivati da un appezzamento unico, il giudice deve verificare se i lotti siano effettivamente separati da un frazionamento e, in caso di discordanza tra titoli, deve attribuire rilievo al frazionamento del titolo di acquisto trascritto per primo.
- È censurabile per violazione di legge la decisione che attribuisca automaticamente prevalenza a un frazionamento catastale senza verificare in concreto i presupposti fattuali richiesti dalla giurisprudenza applicabile.
- La motivazione è apparente quando non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, specialmente se il rigetto di una domanda si riduce a un generico richiamo ad atti tecnici o consulenze senza confronto con le specifiche censure di parte.
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