Sentenza del 07/01/2021 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Rimborso credito iva- soggetta a prescrizione decennale non biennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto il rimborso di un credito IVA risultante dalla dichiarazione. La questione principale era se il credito fosse soggetto al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (che inciderebbe sui termini per impugnare/contestare) oppure all'ordinaria prescrizione decennale. Si è discusso se l'istanza di rimborso costituisca il fatto costitutivo del diritto (determinando la decorrenza della decadenza biennale) o se invece essa sia solo il presupposto di esigibilità del credito, lasciando applicare la prescrizione ordinaria.
La decisione
La Corte (Cassazione, sentenza n. 26371/2019) ha ritenuto che, in materia di IVA, l'indicazione del credito in dichiarazione costituisca già l'atto da cui il diritto è desumibile e che l'istanza di rimborso non integri il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto per la sua esigibilità. Ne consegue che non si applica il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992; il credito è quindi soggetto all'ordinaria prescrizione decennale. In pratica la decisione ha favorito il contribuente riconoscendo che il rimborso può essere richiesto anche oltre il biennio, nei limiti della prescrizione decennale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992 art. 21 comma 2
Il termine biennale previsto da tale norma non è applicabile al credito IVA risultante in dichiarazione quando l'istanza di rimborso non costituisce il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto per la sua esigibilità.
Normativa che regola l'IVA e i relativi crediti; la disciplina, come interpretata dalla sentenza, porta ad applicare l'ordinaria prescrizione decennale al credito d'imposta IVA indicato in dichiarazione.
Cassazione n. 26371/2019
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per cui l'istanza di rimborso non costituisce il fatto costitutivo del diritto al credito IVA e, quindi, il termine biennale di cui all'art.21, comma 2, D.Lgs. 546/1992 non trova applicazione; si applica la prescrizione decennale.
Massime di principio
- La presenza del credito IVA nella dichiarazione costituisce, di norma, il presupposto che legittima il diritto: il contribuente non deve compiere ulteriori atti costitutivi per far sorgere il diritto al rimborso.
- Il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992 non si applica automaticamente alle istanze di rimborso IVA: esso regola specifiche ipotesi di decadenza/processuali e non la prescrizione del credito emerso in dichiarazione.
- Il credito IVA risultante in dichiarazione è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, salvo casi specifici o espressa previsione normativa contraria.
- In caso di diniego espresso o di atto amministrativo motivato che neghi il credito, possono scattare termini e decadenze diversi (es. termini di impugnazione); occorre valutare caso per caso.
- Prassi consigliata: conservare documentazione comprovante la maturazione del credito, presentare l'istanza di rimborso tempestivamente e, in caso di contestazione amministrativa, richiamare la giurisprudenza (es. Cass. 26371/2019) che distingue tra fatto costitutivo del diritto e presupposto di esigibilità.
- Attenzione alle interruzioni o sospensioni della prescrizione: eventi procedurali o atti dell'Amministrazione possono incidere sui termini; è necessario verificare le singole circostanze temporali.
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