Sentenza del 07/01/2021 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
impugnabilità estratto di ruolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile: in mancanza di prova che l'estratto sia stato ottenuto tramite un'istanza di accesso agli atti rispettosa dell'art. 26 DPR 602/73, viene meno l'interesse ad agire del ricorrente. L'estratto di ruolo semplificato privo di attestazione di conformità è stato ritenuto privo di valore giuridico, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un estratto di ruolo semplificato privo di attestazione di conformità; il ricorrente ha contestato l'estratto ma non ha provato che esso sia stato rilasciato a seguito di una istanza di accesso agli atti conforme al disposto dell'art. 26 del DPR 602/73 (e non meramente esplorativa)
Norme richiamate
art. 19 D. Lgs 546/92
Invocata in relazione all'ammissibilità del ricorso nel processo tributario: il richiamo attiene alla verifica della legittimazione/interesse ad agire e alle condizioni procedurali per l'impugnazione
art. 26 DPR 602/73
Norma speciale che disciplina l'accesso agli atti tributari; il rilascio dell'estratto di ruolo deve avvenire a fronte di una istanza di accesso non meramente esplorativa e, se l'estratto è privo di attestazione di conformità, ne viene negato qualsiasi valore giuridico ai fini dell'impugnazione
Massime di principio
- Per impugnare un estratto di ruolo è necessario provare che il documento sia stato ottenuto tramite una istanza di accesso agli atti conforme all'art. 26 DPR 602/73; senza tale prova manca l'interesse ad agire.
- Un estratto di ruolo semplificato privo di attestazione di conformità non ha valore giuridico probatorio per fondare un ricorso.
- L'onere della prova circa la legittimità dell'accesso e la conformità dell'estratto grava sul ricorrente: in assenza di documentazione probatoria il ricorso è inammissibile.
- L'art. 26 DPR 602/73 è da considerarsi norma speciale rispetto alle regole generali di accesso agli atti; bisogna rispettarne le prescrizioni formali quando si acquisiscono documenti per uso processuale.
- Prassi consigliata per chi intende impugnare: richiedere formalmente l'accesso agli atti secondo art. 26, ottenere estratto con attestazione di conformità o copia certificata dell'atto, e allegare tale documentazione al ricorso; in assenza di questi elementi l'azione è destinata a fallire per inammissibilità.
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