Sentenza del 07/01/2021 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Torino
Impugnazione di intimazione di pagamento - Intervenuta rateizzazione - Acquiescenza - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l'aver ottenuto la rateizzazione non configura acquiescenza ma costituisce comunque un riconoscimento dell'esistenza del debito, con conseguente interruzione del termine di prescrizione. Inoltre la rateizzazione è incompatibile con l'allegazione di mancata notifica; perciò la doglianza del ricorrente è stata respinta e l'intimazione è stata confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di intimazione di pagamento per contestata mancata notifica delle cartelle. Il contribuente sosteneva di non aver ricevuto le cartelle; in corso di causa era però intervenuta la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle.
Norme richiamate
Cass. n. 16098/2018
La Corte ha precisato che la concessione/ottenimento della rateizzazione non integra l'acquiescenza, ma costituisce riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione; inoltre tale condotta è incompatibile con la contestazione della notifica delle cartelle.
Massime di principio
- Ottenere la rateizzazione non equivale automaticamente ad acquiescenza alla pretesa tributaria: resta possibile contestare il merito in altri termini.
- Il riconoscimento, anche implicito, dell'esistenza del debito (es. mediante richiesta/accettazione di rateizzazione) interrompe il decorso della prescrizione in favore dell'ente creditore.
- La richiesta o l'accettazione di una rateizzazione è incompatibile con la contemporanea asserzione di non aver ricevuto la notifica: le due posizioni sono logicamente inconciliabili e il giudice potrà dar credito al riconoscimento.
- Se si intende contestare la validità della notifica è preferibile non intraprendere atti che possano essere interpretati come riconoscimento del debito; conservare e produrre tempestivamente prove sulla mancata ricezione.
- Nel caso in cui la rateizzazione sia già stata concessa, la strategia difensiva utile può essere limitata alla contestazione di vizi sostanziali dell'atto (es. errore sul presupposto impositivo), mentre la eccezione di prescrizione può risultare preclusa.
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