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Sentenza

Sentenza del 07/01/2021 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Procedimento tributario - Avviso di trattazione - Omesso invio al difensore di una parte - Violazione del contraddittorio - Sussiste - Rinvio al Giudice di primo grado - Necessità È nulla la sentenza nel caso non siano stati comunicati ad una parte costituita né l'avviso di trattazione della pubblica udienza né il successivo dispositivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza è stata dichiarata nulla per violazione del contraddittorio e della normativa sugli avvisi di udienza. La causa è stata rimessa alla Commissione Tributaria Provinciale per il prosieguo e la rinnovazione del giudizio, conformemente all'art. 59 del D.Lgs. 546/92.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Omesso/inidoneo invio dell'avviso di trattazione della pubblica udienza e del successivo dispositivo ad una delle parti costituite. Nel caso concreto entrambe le comunicazioni sono state recapitate al difensore del contribuente sia come difensore del contribuente sia, erroneamente, come difensore dell'ente impositore, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e della disciplina procedurale sugli avvisi di udienza.

Norme richiamate

  • art. 31 D.Lgs. 546/92

    Obbligo della segreteria della Commissione di avvisare dell'udienza di discussione le parti regolarmente costituite; l'invio erroneo o l'omissione dell'avviso alla parte costituita integra violazione del diritto al contraddittorio.

  • art. 59 D.Lgs. 546/92

    Prevede la rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale in caso di difetto di contraddittorio o altre nullità che impediscano il regolare svolgimento del giudizio, con conseguente annullamento della decisione viziata.

Massime di principio

  • L'avviso di trattazione deve essere inviato specificamente a ciascuna parte regolarmente costituita; l'invio errato anche se materialmente recapitato ad un medesimo indirizzo non sostituisce l'avviso alla parte non notificata.
  • La mancata o errata comunicazione dell'udienza costituisce violazione del contraddittorio e determina la nullità della pronuncia impugnata, con rimessione della causa al giudice di primo grado.
  • Se le comunicazioni risultano inviate in modo ambiguo (es. lo stesso difensore indicato anche come difensore della controparte per errore), la segreteria deve chiarire e, se necessario, rinnovare le notifiche prima di procedere alla decisione.
  • La parte che riceve avvisi irregolari può ottenere la rinnovazione del processo; è opportuno segnalare tempestivamente l'errore e chiedere la rimessione per garantire il contraddittorio.
  • Le corti di merito devono accertare la regolarità delle notifiche e, in presenza di dubbio sulla tempestiva informazione alle parti costituite, preferire la rimessione per evitare vizi procedurali.
  • Per evitare l'invalidità degli atti le cancellerie dovrebbero adottare controlli formali (verifica delle costituzioni e dei poteri dei difensori) e, in caso di errore, provvedere a nuove comunicazioni prima dell'udienza decisoria.

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