Sentenza del 07/01/2021 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito d'impresa - Agevolazioni - Realizzazione di impianti fotovoltaici - Detassazione da Tremonti ambientale - Intervenuta abrogazione per effetto dell'art. 23, comma 7, D.L. 22 giugno 2012 n. 83 Procedimento avviato successivamente al 26 giugno 2012 - Residua cumulabilità con la Tariffa incentivante del GSE - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva fruito della detassazione ambientale prevista dall'art. 6 della Legge n. 388/2000 per investimenti in impianti fotovoltaici mediante indicazione in dichiarazione integrativa. Il procedimento di esercizio del beneficio è stato avviato dopo il 26 giugno 2012, data alla quale le disposizioni istitutive dell'agevolazione sono state abrogate dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83. Si discuteva se il semplice avvio o completamento dell'impianto, senza una preventiva e tempestiva manifestazione di volontà in dichiarazione dei redditi, possa far valere il diritto alla detassazione e se il beneficio sia cumulabile con la tariffa incentivante erogata dal GSE.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la detassazione ambientale non spetti automaticamente per il solo fatto di aver iniziato o completato l'impianto fotovoltaico: è necessaria una precisa manifestazione di volontà del contribuente, concretizzata dall'indicazione nella dichiarazione dei redditi della variazione in diminuzione corrispondente all'investimento ambientale. Poiché la ricorrente non aveva attivato il relativo procedimento prima dell'abrogazione (art. 23, comma 7, D.L. n. 83/2012), il beneficio non è dovuto. È stata esclusa altresì la cumulabilità residua con la tariffa incentivante del GSE. Si è ribadito il termine decennale di prescrizione dei tributi.
Norme richiamate
art. 6, Legge n. 388/2000 (detassazione ambientale)
La norma riconosce la possibilità di variazione in diminuzione per investimenti ambientali, ma il diritto al beneficio richiede la manifestazione volontaria del contribuente tramite dichiarazione dei redditi; non opera automaticamente per l'avvio o completamento dell'opera.
art. 23, comma 7, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (abrogazione)
L'abrogazione ha reso inapplicabile la disciplina istitutiva della detassazione per i procedimenti non attivati anteriormente al 26 giugno 2012; i procedimenti avviati dopo tale data non danno diritto al beneficio.
Normativa sulle tariffe/incentivi erogati dal GSE
La prestazione pubblica di natura incentivante (tariffa del GSE) non è cumulabile con la detassazione ambientale residua nel caso esaminato, secondo l'interpretazione adottata.
Principio della prescrizione decennale dei tributi
Si ribadisce l'applicazione del termine decennale di prescrizione in materia tributaria per i crediti d'imposta o recuperi fiscali relativi al caso.
Massime di principio
- La detassazione ambientale (Tremonti ambientale) non si applica automaticamente al mero avvio o completamento dell'investimento: è necessaria una chiara manifestazione di volontà del contribuente, tramite la corretta indicazione nella dichiarazione dei redditi.
- Se la normativa agevolativa viene abrogata, i contribuenti che non hanno attivato il relativo procedimento prima della data di abrogazione perdono il diritto all'agevolazione.
- La domanda tardiva o l'integrazione dichiarativa presentata dopo l'abrogazione non può essere sanata dal fatto materiale dell'investimento; l'adempimento procedurale è essenziale.
- Gli incentivi pubblici gestiti dal GSE (tariffe incentivanti) possono essere incompatibili o non cumulabili con altre agevolazioni fiscali; occorre valutare singolarmente la compatibilità normativa.
- Il contribuente deve seguire termini e formalità previsti per l'accesso alle agevolazioni fiscali: in assenza di una tempestiva e formale richiesta, le amministrazioni possono negare il beneficio e agire nei limiti della prescrizione decennale.
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