Cassazione Penale, Ordinanza n. 06055/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente censurava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena. Sosteneva che la revoca fosse illegittima per violazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., perché il quinquennio rilevante ai fini della revoca sarebbe dovuto decorrere dalla data di emissione della sentenza che aveva concesso il beneficio e non dalla data in cui tale sentenza era divenuta irrevocabile. La doglianza era quindi centrata sull'individuazione del dies a quo del termine quinquennale per la commissione di un nuovo delitto idoneo a fondare la revoca del beneficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il termine di cinque anni per la commissione di un altro delitto ai fini della revoca decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. Ha inoltre precisato che la revoca non richiede che la sentenza che accerta il nuovo reato diventi irrevocabile entro il medesimo termine. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il termine quinquennale per la revoca della sospensione condizionale decorre dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non dalla sua emissione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di sospensione condizionale della pena, il termine di cinque anni rilevante ai fini della revoca per commissione di un nuovo delitto decorre dalla irrevocabilità della sentenza di concessione del beneficio.
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale, non è necessario che la sentenza che accerta il nuovo reato diventi irrevocabile entro il quinquennio, essendo sufficiente che il nuovo delitto sia stato commesso nel termine.
- È manifestamente infondato il ricorso che si fondi su una diversa decorrenza del termine quinquennale in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità consolidata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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