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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21501/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna, pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Napoli, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 (violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale: rientro in abitazione oltre l'orario previsto). Il ricorrente deduceva: (1) errore e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico (dolo), sostenendo che il ritardo nel rientro fosse dovuto a confusione sul cambio d'orario e/o a diversa data del fatto; (2) errata esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), perché la misura di prevenzione era stata adottata per ragioni antecedenti e non risultava fondato il carattere di rilevanza della condotta specifica contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato in parte e infondato in parte. Ha ritenuto infondato il primo motivo relativo all'elemento psicologico: il dolo generico è sufficiente per integrare l'art. 75 d.lgs. 159/2011 e l'imputato aveva conoscenza della misura (notifica del 2/10/2018); l'ignoranza dell'illiceità esclude la colpevolezza solo se dovuta a un fattore positivo esterno, non dedotto. Ha invece accolto il secondo motivo relativo all'art. 131-bis c.p.: la Corte territoriale ha limitato la sua motivazione a richiamare le ragioni dell'applicazione della misura di prevenzione e i precedenti, senza indicare (neppure implicitamente) perché dovesse escludersi la particolare tenuità del fatto; pertanto la sentenza è annullata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio, in piena autonomia decisionale su quel punto. Il resto del ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    Per il reato consistente nella violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: cioè la consapevolezza degli obblighi derivanti dalla misura e la volontà cosciente di non ottemperarvi, indipendentemente dalle finalità concrete che abbiano ispirato la condotta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione motivata e complessiva da parte del giudice di merito; il giudice che la esclude deve indicare le ragioni, esplicite o implicitamente ricavabili, per cui il fatto non è ritenuto di tenuità alla luce degli indici di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Indica gli indici da considerare nella valutazione della pena e utili anche per la valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); la motivazione sulla tenuità dovrebbe confrontarsi con tali elementi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Fondamenti normativi dei motivi di ricorso in cassazione utilizzati dal ricorrente: vizio di diritto (erronea applicazione di norme) e vizio di motivazione (illogica, apparente o omessa).

  • art. 611, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiama la requisitoria del Pubblico ministero depositata ai sensi di norma; qui il P.M. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha deciso diversamente su alcune questioni sostanziali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti della riproduzione dei motivi di ricorso indicati nella sentenza; la Corte ha riportato i motivi nei limiti prescritti da tale norma.

Massime di principio

  • Per i reati connessi alla violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011) è sufficiente il dolo generico: il giudice può desumere la consapevolezza della misura dalla notifica e dalla conoscenza della stessa.
  • L'ignoranza dell'illiceità della condotta può escludere la colpevolezza solo se provata essere derivata da una causa esterna positiva (es. istruzioni contraddittorie o informazione esterna fuorviante); una mera confusione soggettiva non è sufficiente.
  • L'applicazione o esclusione dell'art. 131-bis c.p. richiede una motivazione specifica: il giudice non può limitarsi a richiamare le ragioni che hanno giustificato misure preventive o precedenti penali, ma deve valutare le caratteristiche concrete del fatto rispetto agli indici dell'art. 133 c.p.
  • Un errore materiale sulla data del fatto non comporta automaticamente la nullità della sentenza quando l'imputazione sia stata compiutamente rappresentata nella sentenza stessa e il diritto di difesa non sia pregiudicato.
  • In giudizio di cassazione non è ammessa una semplice riproposizione delle censure già svolte in appello: è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice a quo e dimostrare l'assenza di adeguata valutazione o il vizio di diritto.

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