Cassazione Penale, Sentenza n. 21262/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società All Rent Services spa ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di restituzione dei saldi attivi dei propri conti correnti sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 12‑bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). La ricorrente ha dedotto che i fondi erano proventi di attività lecite della società e che Grasso Tommaso Nicola non aveva commesso i reati tributari quale legale rappresentante di All Rent ma quale amministratore di fatto di altra società (Petrolifera Italiana s.r.l.), perciò non potevano essere considerati profitti direttamente riconducibili a All Rent né sequestrati come disponibile di Grasso senza prova concreta della sua effettiva disponibilità sui conti della terza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte indicata, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il tribunale distrettuale aveva erroneamente ritenuto i saldi dei conti della All Rent come profitto del reato disponibile in capo a Grasso, nonostante i reati fossero stati commessi da Grasso nella veste di amministratore di fatto di altra società. Pertanto la questione della "disponibilità" dei fondi da parte di Grasso deve essere valutata nuovamente con accertamento specifico.
Norme richiamate
art. 12‑bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 12‑bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
Predispone la confisca del profitto dei reati tributari e la confisca per equivalente; è la norma di riferimento per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei proventi del reato.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai rimedi cautelari (impugnazioni avverso misure cautelari e relative motivazioni); usata per valutare la legittimità del mantenimento del sequestro a carico di terzi rispetto al reato.
art. 322‑bis cod. proc. pen.
art. 322 bis cod.proc.pen.
Regola l'appello cautelare; la società aveva proposto appello cautelare per ottenere la restituzione dei beni/conti sottoposti a sequestro.
art. 324 comma 5 cod. proc. pen.
art. 324 comma 5 cod.proc.pen.
Disciplina l'effetto del provvedimento di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione e la competenza per il nuovo giudizio; la sentenza rinvia al Tribunale di Napoli per un nuovo esame della questione.
Giurisprudenza consolidata (es. SS.UU. n. 10561/2014, pronunce di Sez. 3 e 4)
S.U. n. 10561 del 30/01/2014 (Gubert) e sentenze richiamate in motivazione
Principio secondo cui la confisca diretta nei confronti della persona giuridica è ammissibile se la stessa è un mero schermo privo di autonomia; il sequestro personale dell'amministratore a fini di confisca per equivalente è giustificato solo se il profitto non è più nella disponibilità della persona giuridica. Tali criteri sono stati richiamati per valutare la necessità di accertare la reale disponibilità dei beni sequestrati.
Massime di principio
- La mera partecipazione societaria o rapporti di controllo non bastano di per sé a dimostrare la "disponibilità" di beni intestati a una società terza: il giudice deve accertare l'effettivo potere di disporre dei fondi da parte dell'indagato (uso, gestione, capacità di trasferimento).
- Occorre distinguere tra confisca diretta (quando il profitto è nella titolarità dell'ente responsabile del reato) e confisca per equivalente (quando il profitto non è più rintracciabile nell'ente ed è necessario aggredire il patrimonio dell'individuo): la scelta tra le due dipende dall'accertamento della disponibilità concreta del profitto.
- Se la società terza riesce a dimostrare la propria autonomia e l'estraneità all'interesse criminoso (con documentazione contabile e giustificativi di provenienza lecita dei fondi), il sequestro sui suoi conti può essere revocato.
- Nelle controversie cautelari relative a sequestri di beni di terzi, l'onere probatorio sul punto della disponibilità dell'indagato è decisivo: la difesa deve produrre elementi che mostrino separazione patrimoniale e flussi finanziari leciti; il giudice deve motivare adeguatamente se ritiene che sussista collegamento sostanziale.
- In presenza di dubbi o carenze probatorie del provvedimento di sequestro, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame, sensibilizzando il giudice di merito a compiere accertamenti puntuali sulla concreta situazione di fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21263/2025 del 06/06/2025
- Sentenza penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21264/2025 del 06/06/2025
- Sentenza penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21265/2025 del 06/06/2025
- Sentenza penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21266/2025 del 06/06/2025
- Sentenza penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21268/2025 del 06/06/2025
- Sentenza penale · 6 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 21269/2025 del 06/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →