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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21264/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza che ha confermato la condanna per lesioni stradali (art.590‑bis c.p.) in conseguenza della guida in stato di ebbrezza e perdita del controllo del veicolo. Tre censure principali: (1) mancato riconoscimento, anche in appello, della sospensione del procedimento con messa alla prova (art.464‑bis c.p.p.), sostenendo che la richiesta era stata formulata in primo grado ma non trascritta per errore del cancelliere; (2) richiesta di revoca delle statuizioni civili sulla base del concorso di colpa della persona offesa per non aver indossato la cintura di sicurezza (riferimenti a art.40 c.p. e art.1127 co.2 c.c.); (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità della condotta (art.131‑bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: (1) la richiesta di messa alla prova è stata ritenuta inammissibile perché non risultava trascritta nel verbale d'udienza di primo grado e il verbale fa piena prova fino a querela di falso; (2) il rilievo della mancata adozione della cintura di sicurezza può costituire causa concorrente ma non escludeva la responsabilità del conducente né la legittimazione della parte offesa a chiedere il risarcimento nel processo penale; la quantificazione del danno è stata rimessa al giudice civile; (3) è legittimamente escluso il beneficio di cui all'art.131‑bis c.p. per la gravità delle lesioni (ricovero in prognosi riservata e certificazione di lesioni superiori a 50 giorni). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.590‑bis cod.pen.

    Norma che incrimina le lesioni personali cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale. È stata la norma applicata per la condanna dell'imputato alla luce della guida in stato di ebbrezza e della perdita di controllo del veicolo.

  • art.464‑bis cod.proc.pen.

    Disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova. La Corte ha ritenuto che la richiesta deve risultare nel verbale di udienza di primo grado: se non è attestata, non può essere fatta valere in appello come istanza già proposta in primo grado.

  • art.2700 cod.civ.

    Il verbale di udienza faccia piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall'art.2700 cod. civ.

    Il verbale di udienza, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso: l'assenza nel verbale della richiesta di messa alla prova è prova piena della mancata formulazione della richiesta in primo grado, impedendo di fondare su ciò l'ammissione ex post.

  • art.131‑bis cod.pen.

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto applicazione esclusa quando le lesioni sono gravi (ricovero in prognosi riservata e certificazione di lesioni superiori a 50 giorni), sicché non ricorre la particolare tenuità.

  • art.40 cod.pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al concorso di cause; la Corte ha rilevato che la mancata adozione della cintura può costituire causa concorrente ma non assorbente, e non ha escluso la responsabilità penale del conducente né la legittimazione della vittima ad esperire la domanda risarcitoria.

  • art.1127 comma 2 cod.civ.

    Principio civilistico secondo cui il risarcimento è escluso per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza. La Corte ha osservato che tale questione potrà avere rilievo nel giudizio di liquidazione del danno dinanzi al giudice civile, ma non ha escluso la legittimazione della parte offesa nel processo penale.

  • art.192 cod.proc.pen.

    Norma sull'obbligo di motivazione delle decisioni. La Corte ha ritenuto le censure per difetto di motivazione generiche e inammissibili, non essendo stata fornita critica specifica alle argomentazioni del giudice di merito.

  • art.6 CEDU

    Principi sul diritto a un giusto processo (art.6 CEDU). Invocata dalla difesa per presunte violazioni procedurali (art.6 §§1‑2), la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata alcuna lesione dei diritti di difesa o dell'equità del processo.

  • art.168 cod.pen.

    Norma richiamata nella impugnazione dalla difesa; la Corte ha ritenuto la relativa censura generica e priva di efficacia ai fini dell'ammissibilità del ricorso (il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato o generico).

Massime di principio

  • Una richiesta di messa alla prova deve risultare formalmente nei verbali di udienza per essere efficace: l'assenza nel verbale è prova ostativa e difficilmente sanabile in sede di impugnazione.
  • Il verbale d'udienza, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso; le dichiarazioni di difetto procedurale vanno documentate e non possono limitarsi a deduzioni indeterminate.
  • La mancata adozione della cintura di sicurezza può integrare un concorso di colpa della vittima, ma ciò non sempre esclude la responsabilità del conducente né la legittimazione della vittima a chiedere il risarcimento nel processo penale; la quantificazione e l'eventuale esclusione parziale del danno sono questioni normalmente devolute al giudice civile.
  • Il beneficio previsto dall'art.131‑bis c.p. è escluso quando le conseguenze dell'evento siano gravi: ricoveri in prognosi riservata e lesioni certificate di entità superiore a soglie significative costituiscono elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e criticare puntualmente la motivazione di merito; censure generiche o ripropositive di questioni già esaminate sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • L'esito favorevole in sede penale (inammissibilità del ricorso) può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende; le ipotesi di esonero devono essere adeguatamente dimostrate.

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