Cassazione Penale, Sentenza n. 21268/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena: la difesa ha contestato che la Corte territoriale non abbia motivato sufficientemente il diniego delle attenuanti generiche e l'allontanamento dal minimo edittale (6 mesi), rilevando invece elementi a favore della concessione delle generiche e del minimo (consegna spontanea della droga, modico quantitativo, modalità elementari dello spaccio, assenza di strumenti per il confezionamento, unico precedente di natura pecuniaria, prima esperienza delittuosa). Inoltre dedotta la discrepanza tra dispositivo (che fa riferimento alle generiche) e motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha però disposto la correzione materiale del dispositivo della sentenza di appello eliminando la frase "ritenute le circostanze attenuanti generiche" (ai sensi dell'art. 619 c.p.p.), in quanto il riferimento alle generiche nel dispositivo risultava incongruente rispetto alla motivazione che aveva invece escluso la loro concessione. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice d'appello sul diniego delle generiche e sulla dosimetria (pena definitiva: 2 anni di reclusione e €3.000 di multa, ridotta per il rito abbreviato), evidenziando che il comportamento collaborativo era valutato come minormente rilevante dato che la prova degli addebiti era già acquisita aliunde e che dal casellario emergeva prosecuzione della attività delittuosa successiva ai fatti in esame. La Corte ha inoltre richiamato i criteri di riserva al giudice di merito nella determinazione della pena e le regole sulla motivazione quando la pena è prossima al massimo edittale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che punisce la detenzione a fini di spaccio. La Corte la richiama per individuare la forbice edittale (all'epoca del fatto: 6 mesi - 4 anni) utile alla valutazione della congruità della pena.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena (valutazione delle circostanze edittali e personali). La Corte sottolinea che la scelta del quantum della pena è rimessa al giudice di merito e che non è richiesta una dettagliata giustificazione se la pena non è fissata in misura prossima al massimo edittale; l'uso di espressioni come "pena congrua" è ritenuto spesso sufficiente a indicare che i criteri di cui all'art. 133 sono stati globalmente considerati.
art. 62-bis c.p.
Disciplina della determinazione della pena in relazione al caso concreto. La Corte evidenzia che l'adeguamento della pena deve tener conto della gravità effettiva del reato e della personalità del reo, lasciando margine discrezionale al giudice di merito nella valutazione delle generiche.
art. 619 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori materiali del dispositivo della sentenza impugnata. Qui è stato utilizzato per eliminare la dizione erronea sulle circostanze attenuanti generiche dal dispositivo della sentenza di appello.
Massime di principio
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca la motivazione solo se è illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente.
- Quando la pena è fissata in misura non prossima al massimo edittale, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata punto per punto: formule come "pena congrua" o richiami alla gravità del reato possono essere adeguate a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il comportamento collaborativo del reo perde rilievo ai fini attenuanti quando la prova degli addebiti è stata già acquisita indipendentemente dalla collaborazione; la consegna spontanea di sostanza può tuttavia essere valutata come elemento attenuante solo se effettivamente determinante nel procedimento.
- La presenza di fatti successivi di delinquere o di un profilo personale che evidenzi recidiva/incidenza criminosa può giustificare il diniego delle generiche o un aumento della pena rispetto al minimo edittale.
- In caso di discrepanza tra dispositivo e motivazione la Cassazione può correggere l'errore materiale (art. 619 c.p.p.) se la rettifica è compatibile con la motivazione; altrimenti può annullare la sentenza e rinviare.
- Per il calcolo della media edittale non va semplicemente dimezzato il massimo: si calcola dividendo per due la differenza tra massimo e minimo in termini di mesi/anni e aggiungendo il risultato al minimo, come parametro di mera comparazione quando necessario.
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