Cassazione Penale, Sentenza n. 21265/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per cessione continuata di stupefacenti (art.73 co.1 DPR 309/90) e per resistenza a pubblico ufficiale; il ricorrente chiedeva rinnovazione dell'istruttoria per acquisire la sentenza del GUP sul coimputato Laurino (che aveva riconosciuto l'ipotesi di lieve entità ex art.73 co.5 DPR 309/90), la riqualificazione del fatto nella fattispecie di minore gravità e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché la contestazione della recidiva infraquinquennale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'Appello che aveva escluso la rinnovazione dell'istruttoria in quanto la sentenza del procedimento separato non era indispensabile e non vincolava il giudice nel presente giudizio; ha confermato la non riconoscibilità dell'ipotesi di lieve entità ex art.73 co.5 DPR 309/90 in considerazione del peso della cocaina (oltre 100 g), del numero di dosi ricavabili (circa 300), della presenza di denaro (euro 1430), di appunti manoscritti con nomi e cifre e delle modalità evasive (fuga sui tetti); ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva infraquinquennale e la conseguente esclusione delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
DPR 309/90, art. 73, comma 1
Fattispecie applicata per la cessione continuata di sostanze stupefacenti: la Corte conferma l'imputazione per cessione di cocaina in quantità e modalità tali da integrare l'art.73 co.1.
DPR 309/90, art. 73, comma 5
Norma che prevede l'ipotesi di lieve entità; la Corte territoriale ha valutato i parametri indicati dalla norma (quantità, modalità, mezzi, circostanze) e ne ha escluso l'applicazione in presenza di elementi indicativi di attività organizzata e rilevante quantitativamente.
Codice di procedura penale, art. 603, comma 2
Disposizione sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha ritenuto che la rinnovazione è strumento discrezionale del giudice di merito quando l'istruttoria non sia incompleta; la decisione di non rinnovare è legittima se adeguatamente motivata.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e)
art. 606 co. 1 lett. b), d), e) c.p.p.
Criteri di cassazione per vizio di motivazione: la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondati gli specifici rilievi di illogicità e omissione con riferimento a questi parametri.
Codice di procedura penale, art. 616
Richiamato nel procedimento (istanza di inammissibilità formulata dal PM); non ha inciso sul merito della decisione di rigetto del ricorso.
Codice penale, art. 99 (recidiva)
La recidiva infraquinquennale è stata riconosciuta come aggravante funzionale alla determinazione della pena e alla esclusione delle attenuanti generiche, sulla base della gravità e ripetitività della condotta pregressa.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art.603 c.p.p.) è necessaria solo se il giudice di merito ritiene gli atti incompleti e indispensabile acquisire nuove prove; la valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Per il riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex art.73 co.5 DPR 309/90 il giudice deve valutare complessivamente quantitativo e qualità della sostanza, modalità, mezzi e circostanze: la presenza anche di un solo elemento significativo contrario (es. elevata quantità, denaro contante, appunti con nomi/cifre, modalità organizzate) può escludere l'applicabilità della lieve entità.
- La mera esistenza di una sentenza favorevole a un coimputato in procedimento separato non vincola il giudice nel processo contro altro imputato; può essere valutata come elemento ma non è automaticamente decisiva per la riconsiderazione della qualificazione del fatto.
- La recidiva infraquinquennale incide sulla determinazione della pena e può giustificare l'esclusione delle attenuanti generiche se emerge una progressione criminosa e gravi precedenti.
- Condotte evasive (es. fuga, uso di accorgimenti per impedire identificazione), possesso di denaro e di appunti riconducibili all'attività di spaccio sono elementi che rafforzano l'idea di attività organizzata e professionale e ostano al riconoscimento di circostanze attenuanti o della lieve entità.
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