Cassazione Penale, Ordinanza n. 30517/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento impugnato aveva rigettato il reclamo contro il diniego della liberazione anticipata per due semestri, dal 10/6/2023 al 10/1/2024 e dal 10/1/2024 al 10/6/2024. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente valorizzato la presunta consapevolezza del ricorrente circa i precedenti penali di tre persone incontrate, oltre a sopravvalutare tali episodi come "frequentazioni" nonostante fossero avvenuti in poche occasioni e senza considerare l’andamento positivo dell’affidamento in prova in esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: il Tribunale di sorveglianza aveva già dato conto, sia pure sinteticamente, dell’accertamento compiuto e del dato che le persone incontrate erano tre soggetti diversi, tutti con precedenti penali, fornendo una motivazione logica e sufficiente. Poiché il ricorso si limitava a riproporre censure già esaminate e mirava a ottenere una diversa lettura del materiale valutativo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente quale base normativa della liberazione anticipata, la cui applicazione era stata chiesta per specifici semestri di pena espiata.
Richiamato in via generale per i motivi di violazione di legge e vizio di motivazione dedotti nel ricorso per cassazione.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, il giudice di merito può fondare il diniego su un giudizio complessivo negativo ricavato anche da elementi sinteticamente indicati, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni della decisione e risulti logica e non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito sotto forma di diversa lettura delle risultanze fattuali già apprezzate dal giudice di sorveglianza.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito e non evidenzia reali vizi di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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