Cassazione Civile, Ordinanza n. 16097/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla stipulazione, nel luglio 2011, di un contratto quadro di investimento e del successivo contratto di swap tra un istituto di credito e una società. I giudici di merito hanno dichiarato la nullità dei contratti ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, T.U.F., ritenendo mancante l'avviso del diritto di recesso spettante all'investitore nei contratti conclusi fuori sede, e hanno condannato la banca alla restituzione di euro 41.574,30 oltre accessori. In cassazione la banca ha proposto un motivo di ricorso, con due profili: da un lato ha sostenuto che la disciplina del recesso fuori sede non sarebbe applicabile automaticamente, dovendosi verificare in concreto la ratio di tutela dell'investitore, ratio che nel caso di specie sarebbe esclusa perché si trattava di un'operazione complessa, frutto di trattative protratte per due mesi, avente ad oggetto un IRS over the counter non standardizzato, inserito nella copertura del rischio di tasso connessa a un finanziamento a tasso variabile; dall'altro ha sostenuto che la modifica introdotta dall'art. 56-quater del d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013, avrebbe chiarito che la nuova formulazione dell'art. 30 T.U.F. si applica solo ai contratti sottoscritti dal 1 settembre 2013 e non a quello anteriore oggetto di causa.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ha ritenuto fondata la censura principale e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione. Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha interpretato in modo troppo esteso l'applicazione del diritto di recesso ex art. 30, comma 6, T.U.F., senza accertare in concreto se ricorresse l'esigenza di tutela dell'investitore dall'effetto sorpresa che costituisce la ragion d'essere dello ius poenitendi. Poiché l'investimento era dedotto come parte di una più ampia operazione economica pianificata, non era possibile presumere automaticamente l'applicazione della nullità. La censura subordinata relativa all'art. 56-quater d.l. 69/2013 è rimasta assorbita. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 30, commi 6 e 7, d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)
Il diritto di recesso dell'investitore nei contratti conclusi fuori sede non opera automaticamente in ogni ipotesi, ma solo quando ricorre la concreta esigenza di tutela contro l'effetto sorpresa che la norma intende neutralizzare.
art. 56-quater del d.l. n. 69 del 2013, convertito nella l. n. 98 del 2013
La questione della sua portata temporale è stata dedotta come motivo subordinato, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo principale.
art. 1, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)
Richiamato nel motivo subordinato e nella motivazione della Corte territoriale come norma di riferimento per i servizi di investimento diversi dal collocamento.
Massime di principio
- In tema di intermediazione finanziaria, la nullità per mancata informazione sul diritto di recesso nei contratti conclusi fuori sede richiede un accertamento in concreto della funzione protettiva della norma, non essendo sufficiente un'applicazione meccanica del rimedio.
- Lo ius poenitendi previsto per le operazioni fuori sede è finalizzato a neutralizzare l'effetto sorpresa e a consentire una decisione ponderata dell'investitore; se l'operazione è inserita in una più ampia e pianificata operazione economica, il giudice deve verificare se tale effetto sorpresa sia davvero presente.
- Quando una parte deduce che l'investimento sia parte di una complessa operazione negoziale, il giudice di merito non può limitarsi alla qualificazione formale del contratto, ma deve accertare il concreto contesto negoziale e la reale esigenza di tutela dell'investitore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16032/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16034/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16035/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16039/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16040/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16041/2024 del 10/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →