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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29899/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Un soggetto aveva proposto nel 2018 opposizione contro una cartella di pagamento che assumeva notificata nel 2010, chiedendo la declaratoria di prescrizione dei crediti portati dalla cartella, relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione e annullato la cartella; il Tribunale, in parziale riforma, aveva invece dichiarato valida ed efficace la cartella limitatamente a un importo dovuto per crediti tributari. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 161, comma 1, e all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., assumendo che il giudice di appello si fosse pronunciato ultra petitum. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio e in via preliminare la tardività del ricorso: trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., soggetta al rito esecutivo, non opera la sospensione feriale dei termini; pertanto, applicandosi il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. nella formulazione post L. n. 69/2009, il ricorso notificato il 10 febbraio 2023 era oltre il termine scaduto il 23 gennaio 2023.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha ritenuto preliminare e assorbente la verifica dell'ammissibilità, escluso l'effetto della sospensione feriale dei termini in quanto la controversia era un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualificata come giudizio in materia di esecuzione forzata, e ha conseguentemente applicato il termine lungo di impugnazione di sei mesi ex art. 327 c.p.c. Poiché il ricorso era stato notificato oltre tale termine, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare un vizio di ultrapetizione, ma la Corte non l'ha esaminata nel merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in connessione alla dedotta nullità della sentenza; non è stato scrutinato nel merito per l'assorbente rilievo dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità della sentenza; la Corte non è entrata nel merito del vizio denunciato.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare, nella versione successiva alla L. n. 69/2009, è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; nel caso concreto il ricorso era tardivo perché notificato oltre tale termine.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione proposta contro la cartella è stata qualificata come opposizione all'esecuzione; ciò comporta che il giudizio rientra nella materia dell'esecuzione forzata e non beneficia della sospensione feriale dei termini.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso una cartella di pagamento proposta nei confronti del solo agente della riscossione può essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., quando abbia ad oggetto la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
  • Nei giudizi in materia di esecuzione forzata non opera la sospensione feriale dei termini processuali; di conseguenza, per il ricorso per cassazione si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. senza incremento per il periodo feriale.
  • La tempestività del ricorso per cassazione è un presupposto preliminare e assorbente: se l'impugnazione è proposta oltre il termine applicabile, la Corte deve dichiararla inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
  • Quando il giudice di merito qualifica la domanda in un certo modo e il ricorrente non deduce una diversa qualificazione utile ai fini del mezzo di impugnazione, opera anche il principio dell'apparenza per l'individuazione del rimedio processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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