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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07335/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Un ente locale aveva affidato, con contratto di appalto stipulato nel 1993, la realizzazione di nuove aule scolastiche. A seguito di un andamento anomalo dei lavori, con ritardo nella consegna e nella ripresa delle lavorazioni ritenuto non imputabile alle imprese riunite, il collegio arbitrale aveva condannato il committente pubblico al risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore. L'ente ha impugnato il lodo arbitrale e, in cassazione, ha censurato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla nullità del lodo per difetto di corretta costituzione/composizione del collegio arbitrale. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che la nomina del terzo arbitro-presidente sarebbe dovuta avvenire secondo la disciplina speciale richiamata nel contratto e nel capitolato generale d'appalto, e che la relativa violazione integrerebbe un vizio sempre deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi degli artt. 158 c.p.c. e 241 d.lgs. 163/2006. Il ricorrente ha inoltre contestato la decisione nella parte in cui ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione della violazione dell'art. 241 d.lgs. 163/2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controparte sulla rappresentanza processuale del Comune, affermando che la legittimazione processuale dell'ente spetta istituzionalmente al Sindaco e che non era necessaria la produzione della delibera di giunta, salvo diversa previsione statutaria non dimostrata. Nel merito, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il vizio relativo alla composizione del collegio arbitrale non si atteggia come nullità insanabile del giudice ordinario, ma resta soggetto alla regola speciale dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che ne consente la deduzione soltanto se la nullità sia stata già sollevata nel giudizio arbitrale. Poiché l'ente aveva eccepito il vizio solo nel giudizio di impugnazione del lodo, la censura è stata respinta. È stata inoltre assorbita, e comunque ritenuta tardiva, la doglianza fondata sull'art. 241 d.lgs. 163/2006. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    La nullità del lodo per vizi di costituzione/composizione del collegio arbitrale è deducibile solo se la relativa nullità sia stata eccepita nel giudizio arbitrale; non è sufficiente sollevarla per la prima volta nell'impugnazione del lodo.

  • art. 158 c.p.c.

    La disciplina del vizio di costituzione del giudice ordinario non è automaticamente estensibile al collegio arbitrale, poiché il legislatore può prevedere un regime diverso e più rigoroso per l'arbitrato.

  • art. 241 d.lgs. 163/2006

    La doglianza sulla nomina del terzo arbitro ai sensi della disciplina degli appalti pubblici è stata ritenuta, nel caso concreto, comunque tardiva perché introdotta solo nel giudizio di impugnazione del lodo.

  • artt. 26 e 79 statuto comunale

    Sono stati evocati dalla resistente per contestare la validità della procura, ma la Corte ha escluso che occorresse la delibera di giunta in assenza di una specifica previsione statutaria dimostrata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato applicato il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    È richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo, il vizio di composizione del collegio arbitrale è soggetto alla regola speciale di deducibilità prevista dall'art. 829 c.p.c. e non segue automaticamente il regime dei vizi di costituzione del giudice ordinario.
  • La qualificazione dell'arbitrato come procedimento con connotati giurisdizionali non comporta, di per sé, l'applicazione integrale delle norme sulla nullità insanabile del giudice ordinario, permanendo la discrezionalità del legislatore nel dettare una disciplina differenziata.
  • La nullità del lodo per irregolare nomina o composizione degli arbitri deve essere eccepita nel corso del giudizio arbitrale, altrimenti la successiva deduzione in sede di impugnazione è inammissibile.
  • Le questioni nuove introdotte solo nella fase di impugnazione del lodo non possono essere esaminate se non dedotte tempestivamente nel giudizio arbitrale.
  • La rappresentanza processuale del Comune spetta istituzionalmente al Sindaco; la validità del mandato difensivo non richiede, di regola, una delibera di giunta, salvo diversa ed espressa previsione statutaria.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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