Cassazione Civile, Sentenza n. 14015/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio n. 4070/2019 (IMU 2011) proposta sulla base di quattro motivi; la società ricorrente aveva altresì aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 e versato le rate secondo il piano, poi con memorie (21/03/2023 e 23/01/2025) ha chiesto prima la sospensione e poi ha dichiarato espressamente la volontà di rinunciare al giudizio, chiedendone la declaratoria di estinzione
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente, avendo la parte manifestato in modo espresso e univoco la volontà di rinunziare e non avendo l'ente impositore eccepito nulla; sono state compensate le spese di lite. La Corte ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di pronuncia di estinzione e non di soccombenza del ricorrente
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
La norma che impone al ricorrente non vittorioso il versamento di una somma pari al contributo unificato non è applicabile al caso di estinzione del giudizio per rinuncia, in quanto si tratta di fattispecie diversa dalla soccombenza e la disposizione è di applicazione restrittiva
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto nel d.P.R. n. 115/2002 l'art. 13, comma 1-quater; la Corte ha ritenuto che tale innovazione non si applichi ai casi di estinzione per rinuncia
Richiamata in quanto fonte della definizione agevolata cui la ricorrente ha aderito; non è stata però applicata direttamente dalla Corte per decidere sulla estinzione, che si fonda sulla rinuncia espressa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
Precedenti utilizzati per sostenere il principio secondo cui l'estinzione per rinuncia esclude l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, e richiede un'interpretazione restrittiva della norma sanzionatoria
Massime di principio
- La dichiarazione espressa e univoca di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente determina la declaratoria di estinzione del processo; il giudice la accoglie se non vi sono eccezioni rilevanti da parte dell'altra parte
- L'estinzione per rinuncia è diversa dalla soccombenza: non decide sul merito e non applica le sanzioni previste per il ricorrente non vittorioso (es. obbligo aggiuntivo previsto dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002)
- Perché la rinuncia produca estinzione è necessaria una manifestazione di volontà chiara, espressa e non equivoca (meglio se in forma scritta e depositata in atti processuali)
- Se la rinuncia è collegata a un'istanza di definizione agevolata o ad un piano di pagamento, è opportuno allegare e documentare l'impegno alla rinuncia per evitare contestazioni procedurali
- In assenza di opposizione dell'ente impositore, il giudice può compensare le spese di lite; se l'ente eccepisce, il giudice valuterà le ragioni e potrà decidere diversamente sulle spese
- L'estinzione per rinuncia preclude il pronunciamento sul merito e quindi non costituisce precedente favorevole per il rinunciante; valutare sempre l'opportunità di rinunciare rispetto agli interessi sostanziali in gioco
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