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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21628/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un accordo quadro del 2004 e da successivi contratti applicativi relativi al rinnovo e adeguamento di condutture di contatto, pali, mensole e alimentatori su tratte della rete ferroviaria. L'appaltatrice aveva iscritto tre riserve: la prima per il mancato pagamento degli oneri di sicurezza, ritenuti dalla committente già compresi nei prezzi unitari; la seconda per maggiori oneri connessi al ritardato collaudo dei contratti applicativi, comprensivi di oneri assicurativi, spese generali e perdita di chance; la terza per costi derivanti dal prolungamento dell'accordo quadro, tra cui interessi sulla ritardata restituzione della cauzione e mantenimento del management. Il tribunale aveva rigettato le domande e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'appaltatrice ha dedotto: omesso esame di fatto decisivo e vizio motivazionale sull'interpretazione delle clausole relative agli oneri di sicurezza; violazione delle norme su prova, causalità ed equità per il rigetto dei maggiori oneri assicurativi; omessa pronuncia sulle spese generali per presidio e controllo; violazione delle presunzioni e dell'art. 1226 c.c. sul danno da perdita di chance, sostenendo anche la necessità di applicare criteri percentuali di quantificazione dell'utile perduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero solo a ottenere una diversa interpretazione degli accordi già plausibilmente e logicamente interpretati dalla corte territoriale, che aveva considerato i corrispettivi comprensivi, con specifica indicazione, anche degli oneri di sicurezza; ha escluso che vi fosse un vizio denunciabile per mancato esame di documenti o per motivazione illogica, e ha respinto la doglianza sulla nullità delle clausole come fondata su una premessa non condivisa. Quanto ai maggiori oneri assicurativi, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già valutato i documenti prodotti e li aveva ritenuti insufficienti a dimostrare il nesso esclusivo con i contratti in causa, trattandosi di apprezzamento di merito insindacabile; ha inoltre ritenuto non arbitraria la mancata liquidazione equitativa. Sulle spese generali ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che il giudice d'appello aveva comunque richiesto la prova della riferibilità dei costi ai cinque cantieri e che la censura non si confrontava con tale ratio decidendi, oltre a essere poco chiara. Sul danno da perdita di chance ha affermato che la valutazione delle presunzioni e della sufficienza del materiale probatorio è rimessa al giudice di merito e che il motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il motivo mira in realtà a ottenere una diversa lettura delle clausole contrattuali e dei documenti valutati dal giudice di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione mancante o illogica non è fondata se la sentenza contiene una motivazione plausibile e superiore al minimo costituzionale; non può essere usata per sollecitare un nuovo apprezzamento del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    Il comportamento successivo delle parti può essere valutato dal giudice di merito nell'interpretazione del contratto; la diversa valutazione proposta in cassazione è inammissibile se tende solo a sostituire un'interpretazione alternativa.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste quando il giudice valuta le prove e ritiene non dimostrato il nesso causale tra i costi lamentati e i contratti oggetto di causa.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno presuppone l'impossibilità o la notevole difficoltà di provarne l'esatto ammontare; se il giudice ritiene non provata la riferibilità del danno ai contratti in causa, la mancata liquidazione equitativa non è censurabile in cassazione se motivata.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono valutate discrezionalmente dal giudice di merito; in cassazione è denunciabile solo l'uso manifestamente erroneo dei criteri di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    La sufficienza degli indizi a fondare la prova presuntiva è apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità salvo errori logici o giuridici nella qualificazione degli indizi.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se la decisione affronta sostanzialmente la questione, anche respingendo la domanda per difetto di prova; il motivo deve confrontarsi con la reale ratio decidendi.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve rendere percepibile con chiarezza il devolutum e i motivi di censura, così da consentire al giudice di secondo grado di individuare le questioni da riesaminare.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per motivazione meramente apparente/incongrua; non è ammesso chiedere alla Cassazione una diversa lettura del testo negoziale se quella adottata dal giudice di merito è plausibile.
  • Il mancato esame di un documento rileva solo se il documento avrebbe dimostrato con certezza un fatto decisivo idoneo a travolgere la base della decisione; non basta dedurre che il documento avrebbe potuto sostenere una ricostruzione alternativa.
  • La valutazione dell'idoneità di documenti, indizi e presunzioni a provare il nesso causale e l'an debeatur del danno appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo illogicità manifesta o violazione dei criteri legali.
  • La liquidazione equitativa del danno non è automatica: richiede che sia provata l'esistenza del danno e che la sua esatta quantificazione sia impossibile o particolarmente difficile; se manca la prova della riferibilità del pregiudizio al fatto dedotto, il giudice può negare l'equità.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza utilizzare le stesse espressioni della parte, decide sulla domanda escludendola per difetto di prova o di nesso causale; il motivo di ricorso deve misurarsi con tale effettiva ragione decisoria.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullitàGiudicato

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